.
Il patto di prova deve essere previsto già nel contratto di assunzione, in caso contrario non ha validità. |
Durante o al termine del periodo di prova azienda e lavoratore possono interrompere il rapporto liberamente, senza obbligo di dare un preavviso. |
La prova non può essere prevista con lavoratori che abbiano già lavorato in azienda (esclusi periodi di stage). |
È bene indicare in modo preciso quali mansioni saranno oggetto della prova. |
La durata del periodo di prova è normalmente prevista dai CCNL, la legge comunque pone il limite massimo in sei mesi di calendario, tre mesi per gli impiegati con mansioni non direttive; limiti non derogabili. |
In caso di necessità si può anche prevedere un periodo “minimo” di prova durante il quale entrambe le parti si vincolano a non interrompere il contratto. |
.
.