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Gli enti bilaterali sono enti privati, costituiti dai sindacati e dai datori di lavoro, a carattere paritetico, in quanto i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro. |
I loro scopi possono essere di varia natura: consentire a quei lavoratori che cambiano spesso datore di lavoro (come nell'edilizia) di percepire elementi della retribuzione (tredicesima, ferie) attraverso la mutualizzazione degli obblighi retributivi; erogare formazione professionale; vigilare sulla sicurezza del lavoro; offrire ai lavoratori prestazioni assistenziali. |
L’obbligo di adesione esiste solo per le aziende associate ad associazioni di categoria (es confcommercio), anche se sempre più le leggi tendono a tipizzare gli enti bilaterali rendendoli di fatto obbligatori. |
Il datore di lavoro che decida di non iscriversi all’ente bilaterale, deve comunque garantire ai dipendenti le prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli EB, mediante il versamento direttamente al lavoratore della quota mensile, ovvero attraverso il riconoscimento di una prestazione equivalente. |
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