.
Il lavoro intermittente (o a chiamata) è una particolare tipologia di subordinazione, con oggetto prestazioni più o meno saltuarie e comunque limitate nel tempo, caratterizzate dal fatto che vengono svolte di volta in volta, solo su “chiamata” del datore di lavoro. |
Si tratta di un rapporto di lavoro vero e proprio e quando il dipendente viene a lavorare, ha tutti i diritti e gli obblighi di un qualsiasi lavoratore, compreso uno stipendio economicamente e normativamente equivalente a quello di un lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, rapportato alla prestazione eseguita. |
Questo contratto è ammesso per ciascun lavoratore per un periodo massimo di 400 giornate (a prescindere dalle singole ore lavorate al giorno) nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. |
Nel caso si superino le 400 giornate, il rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato. |
Può essere stipulato alternativamente: |
- Con soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni |
- Per settori lavorativi individuati dalla tabella allegata al Regio Decreto n.2657/1923 (avete letto bene: 1923 !!!!) |
- Per attività previste dai singoli contratti collettivi. |
Oltre alla iniziale comunicazione obbligatoria pre-assuntiva e alla stipula del contratto, l’azienda deve fare una comunicazione obbligatoria ogni volta che intenda chiamare il dipendente al lavoro, prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione, (possono essere comunicati anche periodi più lunghi, fino ad un massimo di 30 giorni). |
.
.