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15 LAVORATORI MINORENNI


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 L'età per l'accesso al lavoro è di 16 anni, a condizione che sia concluso il percorso scolastico obbligatorio (10anni).
 
 In alcuni casi (settore culturale, artistico, sportivo o pubblicitario) la DTL può autorizzare l’impiego anche di minori di 16 anni.
 
 È sempre prevista la visita medica preassuntiva a carico del datore di lavoro e le visite mediche periodiche, con cadenza almeno annuale.
 
 L'orario di lavoro dei minori di 16 anni non può superare le 7 ore giornaliere e 35 ore settimanali, se l’età è compresa tra i 16 e i 18 anni non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. Hanno anche diritto ad un riposo settimanale di 2 giorni consecutivi, possibilmente comprendenti la domenica e, qualora l'orario giornaliero superi le 4 ore e mezza, hanno diritto ad almeno un'ora di pausa.
 
 I minori di 16 anni hanno diritto ad almeno 4 settimane di ferie retribuite all'anno, i minori di età compresa tra i 16 e 18 anni hanno diritto ad almeno 20 giorni all'anno.
 
 Non possono essere adibiti a mansioni che li espongono a sostanze chimiche, fisiche, biologiche e a lavori pericolosi e pesanti.
 
 ATTENZIONE: se si vogliono assumere dipendenti che seguiranno in via diretta e non occasionale minorenni, gli stessi dovranno richiedere per poter essere assunti il certificato del casellario giudiziale per scongiurare l’esistenza di condanne per pedofilia o similari.
 

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