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16 LAVORATORI SOMMINISTRATI


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 L'attività di somministrazione di manodopera può essere esercitata esclusivamente dalle Agenzie in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro.
 
 La mancanza della forma scritta del contratto di fornitura di manodopera è sanzionata con la nullità e la conversione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore.
 
 Grava sull'azienda utilizzatrice applicare nei riguardi del lavoratore somministrato tutti gli obblighi di protezione (sorveglianza sanitaria e l'adozione di dispositivi di protezione individuale) così come già previsti nei confronti dei propri dipendenti.
 
 Le aziende che utilizzano o intendano utilizzare lavoratori tramite agenzie di somministrazione sono pregate di contattare lo Studio per alcune precisazioni importanti.
 
 È infatti previsto l’obbligo di comunicazione alle organizzazioni sindacali, prima della stipula del contratto di somministrazione, il numero ed i motivi del ricorso alla stessa. Inoltre ogni 12 mesi, va fatta una ulteriore comunicazione. Sono previste sanzioni amministrative in caso di mancato adempimento.
 
 Nel Libro Unico del Lavoro. vanno registrati tutti i lavoratori dipendenti, anche quelli in somministrazione, ma in questo caso è sufficiente riportare la sola parte anagrafica.
 

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