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L'attività di somministrazione di manodopera può essere esercitata esclusivamente dalle Agenzie in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro. |
La mancanza della forma scritta del contratto di fornitura di manodopera è sanzionata con la nullità e la conversione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore. |
Grava sull'azienda utilizzatrice applicare nei riguardi del lavoratore somministrato tutti gli obblighi di protezione (sorveglianza sanitaria e l'adozione di dispositivi di protezione individuale) così come già previsti nei confronti dei propri dipendenti. |
Le aziende che utilizzano o intendano utilizzare lavoratori tramite agenzie di somministrazione sono pregate di contattare lo Studio per alcune precisazioni importanti. |
È infatti previsto l’obbligo di comunicazione alle organizzazioni sindacali, prima della stipula del contratto di somministrazione, il numero ed i motivi del ricorso alla stessa. Inoltre ogni 12 mesi, va fatta una ulteriore comunicazione. Sono previste sanzioni amministrative in caso di mancato adempimento. |
Nel Libro Unico del Lavoro. vanno registrati tutti i lavoratori dipendenti, anche quelli in somministrazione, ma in questo caso è sufficiente riportare la sola parte anagrafica. |
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