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Diversamente dal pignoramento, la cessione è un atto volontario con il quale il lavoratore, per acquistare un bene, ricorre ad un prestito che poi paga a rate cedendo parte del proprio mensile. |
L’azienda NON è tenuta a rilasciare alcuna documentazione, deve però mensilmente trattenere il V della cessione e versarlo alla società cessionaria, può anche richiedere al lavoratore i costi che sostiene (ad esempio spese di bonifico). |
Nel caso della cessione del V dello stipendio, il TFR è cedibile per intero, il dipendente inoltre non può attivare una nuova cessione del V prima che siano trascorsi almeno 2 anni dalla precedente cessione se non superiore a 5 anni, o almeno 4 anni se la cessione precedente ha durata decennale. |
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