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24 IL CONGEDO DI MATERNITA'


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 La lavoratrice deve comunicare immediatamente lo stato di gravidanza e produrre la relativa documentazione.
 
 L’azienda deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in gravidanza, individuando le misure di prevenzione- protezione da adottare ed informare le lavoratrici ed il rappresentante per la sicurezza, sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
 
 Durante la gravidanza la lavoratrice ha diritto a permessi retribuiti per effettuazione di esami obbligatori, dietro presentazione di apposito certificato.
 
 Il periodo di astensione obbligatoria è complessivamente pari a 5 mesi (due mesi prima del parto presunto e tre mesi successivi al parto effettivo) mentre l’astensione facoltativa è pari di norma a 6 mesi.
 
 La lavoratrice deve presentare all’INPS in via telematica domanda di indennità di maternità, copia della domanda deve poi essere presentata al datore di lavoro.
 
 Dopo la nascita del bambino la lavoratrice dovrà inviare al datore di lavoro il certificato di nascita.
 
 La lavoratrice, al rientro dalla maternità ed entro il primo anno di vita del bambino, ha diritto ad assentarsi per l'allattamento (da 1 a 2 ore al giorno a seconda dell’orario di lavoro); la relativa retribuzione è a carico dell'INPS.
 
 In caso di malattia documentata del figlio, il genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, giustificato ma non retribuito, se il bambino ha meno di 3 anni senza limite di giornate, mentre da 3 e fino ad 8 anni l’astensione è per un massimo di 5 giorni annui.
 

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