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27 ALLATTAMENTO


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 Al rientro dalla maternità ed entro il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto a dei permessi per l'allattamento giornaliero. Per usufruire dell'allattamento la lavoratrice deve fare apposita comunicazione all'all’azienda.
 
 Durata: - due ore giornaliere, se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore - un'ora al giorno se l'orario di lavoro è inferiore alle 6. La durata dei permessi è ridotta a mezz'ora al giorno se la lavoratrice fruisce dell'asilo nido o di struttura aziendale. Inoltre, in caso di parto plurimo i permessi sono raddoppiati.
 
 I permessi per allattamento si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia. La normativa concede il diritto ai permessi per allattamento per la generalità delle lavoratrici dipendenti, comprese le apprendiste, mentre sono escluse le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari.
 
 I permessi per allattamento sono riconosciuti al padre lavoratore nei seguenti casi: - i figli sono affidati al solo padre - in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga - nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente - in caso di morte o di grave infermità della madre.
 
 Il trattamento economico dei permessi per l'allattamento è pari all'intero ammontare della retribuzione spettante per le ore corrispondenti ed è esclusivamente a carico dell'INPS.
 

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