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35 I RIMBORSI CHILOMETRICI


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 I rimborsi chilometrici, per il lavoratore che utilizza la propria macchina (o comunque un mezzo non aziendale), devono sempre essere preventivamente autorizzati per iscritto e successivamente certificati dal lavoratore alla fine del mese, per poter inserire gli stessi in busta paga.
 
 Tali rimborsi sono esenti fiscalmente e contributivamente a condizione che vengano utilizzati a riferimento i valori massimi previsti dalle tabelle ACI e sostenuti per trasferte fuori dal territorio comunale; il superamento di tali valori comporta l’applicazione dei contributi e delle tasse sulla parte eccedente.
 
 I rimborsi per tragitti nel territorio comunale non sono mai esenti, così come non sono esenti eventuali rimborsi dati al lavoratore per effettuare il tragitto casa/azienda e viceversa.
 

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