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Tra i poteri che può esercitare il datore di lavoro vi è il cosiddetto potere disciplinare, è una procedura che viene attivata quando il datore viene a conoscenza di un fatto del lavoratore che possa integrare una ipotesi di infrazione. |
Non si tratta di diritto arbitrario a discrezione dell’azienda; occorre infatti rispettare quanto stabilito dallo Statuto dei Lavoratori e dalla contrattazione collettiva in merito alla forma e alla procedura da attuare. |
La procedura si apre con la formale contestazione scritta dei fatti, quale atto di garanzia per il lavoratore, per permettergli il contraddittorio. |
La contestazione per essere efficace deve soddisfare i requisiti di “specificità”, ovvero la puntuale descrizione dei fatti, “l’immediatezza”, cioè deve essere tempestivamente contestato, “l’immutabilità dei fatti contestati”, cioè i fatti su cui si fonderà la sanzione devono essere gli stessi indicati nella contestazione. |
Il lavoratore ha, di norma, cinque giorni di calendario per dare le proprie giustificazioni o per chiedere di essere sentito al riguardo, anche eventualmente assistito da un sindacalista di fiducia, l’azienda non può opporsi. |
Scaduti i giorni a disposizione del lavoratore, l’azienda può procedere con l’applicazione di una sanzione disciplinare in base alla gravità, che può andare dal richiamo orale, al richiamo scritto, alla multa, alla sospensione disciplinare, fino al licenziamento, in base a quanto previsto dal CCNL. |
L’errata o la mancata applicazione della procedura disciplinare rende nulla ogni eventuale sanzione applicata. |
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