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Le dimissioni sono l'atto unilaterale con il quale il lavoratore risolve il rapporto di lavoro. In generale la facoltà del lavoratore di recedere dal contratto non incontra alcuna limitazione se non l'obbligo del preavviso. |
Una volta superato il periodo di prova, il lavoratore può rassegnare le dimissioni esclusivamente con modalità telematiche, su apposita modulistica, ed inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro e al Datore di Lavoro tramite Pec. |
Le dimissioni rassegnate senza il rispetto della procedura sono inefficaci e pertanto non sono ritenute valide. |
Si precisa che lo Studio è abilitato ad eseguire le dimissioni on-line dei lavoratori, in alternativa il lavoratore può recarsi alla DTL, o presso patronati. |
Qualora la lavoratrice o il lavoratore dimissionario sia madre o padre di un figlio di età inferiore a 3 anni la validità delle dimissioni è subordinata alla convalida delle stesse da parte del dipendente presso la direzione provinciale del lavoro. |
Si rimanda l’approfondimento dell’argomento allo specifico Vademecum predisposto dallo Studio. |
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