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Sia che si tratti di dimissioni del lavoratore, sia che si tratti di licenziamento, deve essere sempre previsto un periodo di preavviso, la cui durata minima è indicata nel Ccnl applicato. |
È escluso il periodo di preavviso durante il periodo di prova. |
Se il rapporto di lavoro viene interrotto in anticipo rispetto al preavviso previsto, la parte inadempiente dovrà risarcire l’altra con una indennità pari al periodo rimanente non lavorato, chiamata “indennità di mancato preavviso”. |
Nel caso di dimissioni o di licenziamento per “giusta causa”, cioè per fatti così gravi che non permettano la prosecuzione del rapporto nemmeno momentaneamente, non è dovuto il preavviso. |
Un esempio di dimissioni per giusta causa è quando il lavoratore non riceve lo stipendio da almeno due mesi; un caso di licenziamento per giusta causa è quando il lavoratore venga colto a rubare somme consistenti. |
L’art.2118 del Cod.Civ. prevede il periodo di preavviso esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, questo significa che i contratti a termine non possono essere risolti prima della scadenza, nemmeno dando alla controparte un periodo di preavviso. |
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