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47 IL COLLABORATORE CO.CO.CO.


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 Con il contratto di co.co.co. (Collaborazione Coordinata e Continuativa) il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un servizio in via continuativa a favore della committente ed in coordinamento con quest'ultimo, senza che sussista il vincolo di subordinazione, in cambio di un compenso.
 
 Si tratta di una categoria intermedia tra il lavoratore dipendente ed il lavoratore autonomo.
 
 A far data dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di co.co.co. “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente” viene applicata automaticamente tutta la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato.
 
 Le uniche eccezioni previste sono per le collaborazioni regolamentate dai ccnl, le collaborazioni delle professioni intellettuali che prevedono l’iscrizione ad ordini e albi, le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni. le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
 
 I contratti di co.co.co devono essere preventivamente comunicati al centro per l’impiego, e devono essere regolarmente registrati nel LUL ogni qual volta vengono erogati compensi.
 
 Nelle collaborazioni coordinate e continuative i contributi previdenziali dovuti (versati alla gestione separata presso l’Inps) sono per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore (con trattenuta diretta in paga).
 

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