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Con il contratto di co.co.co. (Collaborazione Coordinata e Continuativa) il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un servizio in via continuativa a favore della committente ed in coordinamento con quest'ultimo, senza che sussista il vincolo di subordinazione, in cambio di un compenso. |
Si tratta di una categoria intermedia tra il lavoratore dipendente ed il lavoratore autonomo. |
A far data dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di co.co.co. “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente” viene applicata automaticamente tutta la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. |
Le uniche eccezioni previste sono per le collaborazioni regolamentate dai ccnl, le collaborazioni delle professioni intellettuali che prevedono l’iscrizione ad ordini e albi, le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni. le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche. |
I contratti di co.co.co devono essere preventivamente comunicati al centro per l’impiego, e devono essere regolarmente registrati nel LUL ogni qual volta vengono erogati compensi. |
Nelle collaborazioni coordinate e continuative i contributi previdenziali dovuti (versati alla gestione separata presso l’Inps) sono per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore (con trattenuta diretta in paga). |
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