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51 I VOUCHER PRESTO'


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 Vengono chiamati Prestò, come diminutivo di prestazione occasionale, ma mai nome fu più infelice, in quanto ricordano troppo da vicino, ma solo per il nome, le prestazioni occasionali autonome previste dal codice civile art.2222-
 
 In realtà i prestò sono dei voucher, dei buoni lavoro, acquistabili presso l’Inps, utilizzabili al di fuori del normale rapporto di lavoro e per svolgere prestazioni saltuarie e discontinue.
 
 Possono utilizzarli: le persone fisiche nell’ambito dei rapporti domestici (libretto di famiglia) compresi lavori di giardinaggio, pulizia, assistenza a bambini o anziani e persone disabili ed anche per ripetizioni scolastiche private; possono inoltre utilizzarli i professionisti, i lavoratori autonomi gli imprenditori e le fondazioni/enti per attività accessorie e/o momentanee.
 
 Dal 2023 solamente i datori di lavoro che hanno un numero massimo di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (su una media occupazionale semestrale che va da 8 mesi prima fino a 3 mesi prima della prestazione).
 
 Sono inoltre escluse le aziende edili ed affini, cave miniere torbiere escavazione lavorazione lapidei, contratti in appalto.
 
 L’utilizzatore può erogare, su base annua, compensi prestò per un massimo di €10.000 con riferimento alla totalità dei prestatori utilizzati (elevati a €15.000 per le aziende dei settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento).
 
 Con il singolo prestatore invece la prestazione potrà avere un valore massimo di €2.500 annui, salvo che per specifiche categorie di lavoratori il cui massimale viene conteggiato sulla base del 75% della prestazione effettiva (pensionati, under 25, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza et similia).
 
 La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS: Una volta accreditato l’utilizzatore ed il prestatore, si procederà all’acquisto dei voucher dal valore di €9 l’ora per un minimo di 4 ore a prestazione, a cui aggiungere i costi inps/inail.
 
 In pratica il prestatore riceve un minimo di €36 per ogni 4 ore di lavoro, corrispondenti per l'utilizzatore ad un costo di €49,65 (€12,41 l'ora).
 
 L’azienda alimenta un “portafoglio elettronico”, con un versamento anticipato tramite F24, portafoglio da cui poi andrà ad attingere in sede di dichiarazione della prestazione.
 
 L’Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, bonificherà al prestatore il compenso pattuito (pertanto NON è mai l’utilizzatore che paga direttamente il prestatore); lo stesso prestatore accedendo alla piattaforma potrà scaricarsi il prospetto paga mensile.
 
 Non è possibile fare ricorso a prestatori con i quali l'utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, o lo abbia avuto nei sei mesi precedenti.
 

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