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56 IL LAVORO NOTTURNO


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 Si tratta di lavoro svolto per un arco di tempo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo 24.00 – 05.00; perché il lavoratore sia definito “notturno” è necessario che svolga almeno 3 ore del suo orario ordinario all’interno della fascia oraria per almeno 80 giorni all’anno, da riproporzionarsi in caso di lavoro part time.
 
 Il lavoratore che svolge attività in orario notturno ha diritto ad una serie di tutele ed attenzioni specifiche e l’azienda ha l’obbligo di corrispondere una maggiorazione oraria, la cui percentuale è prevista dai singoli CCNL.
 
 I lavoratori notturni devono essere sottoposti a visite mediche preventive specifiche e periodiche almeno ogni due anni, tramite il medico del lavoro competente.
 
 Non possono svolgere lavoro notturno (divieto assoluto) i minorenni, le donne dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di vita del bambino; mentre si può rifiutare a svolgere lavoro notturno la lavoratrice madre o il padre convivente se hanno un figlio di età inferiore ai tre anni, il genitore unico affidatario di figlio con età inferiore a 12 anni ed il genitore con soggetto disabile a carico.
 
 L’introduzione del lavoro notturno in azienda deve essere preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali o delle organizzazioni territoriali.
 

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