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Ogni dipendente, nello svolgimento del suo lavoro, è titolare di una serie di DIRITTI che non possono mai essere calpestati; i principali sono:
- Il Diritto alla equa retribuzione: Previsto espressamente dalla Costituzione Italiana all’art.36, ogni lavoratore ha il diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.
- Il Diritto alla salute, igiene e sicurezza sul lavoro: il Datore deve adottare tutte le misure tecnologicamente possibili in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, allo scopo di preservare sempre l’integrità psicofisica e la dignità morale dei lavoratori. Le normative di riferimento sono molteplici, in primis la Costituzione, l’art.2087 del Codice Civile e il D.Lgs.81/2008.
- Il Diritto a svolgere le mansioni corrispondenti alla propria qualifica: Il codice Civile, all’art.2103 prevede che il dipendente deve svolgere le mansioni per cui stato assunto o quelle dell’eventuale successivo inquadramento superiore. Solo in casi particolari specificatamente previsti dalla normativa può esserci un demansionamento (ad esempio per evitare il licenziamento).
- Il Diritto alle ferie ed ai riposi: La Costituzione Italiana sancisce il diritto al riposo retribuito per recuperare le proprie energie psicofisiche e le relazioni sociali. Si tratta di un diritto indisponibile, cioè il lavoratore non può rinunciare alle ferie. La quantità di ferie e permessi a disposizione è decisa dai CCNL, la legge comunque prevede almeno quattro settimane all’anno di ferie quale valore minimo. È però il datore di lavoro che decide quando far godere le ferie (Art.2109 Codice Civile), sentite le esigenze del lavoratore.
- Il divieto di licenziamento per maternità o per matrimonio: Fin dal 1971 in Italia vige il divieto di licenziamento in caso di lavoratrice madre e fino al compimento di un anno di età del bambino (D.Lgs.151/2001), tale divieto si applica anche ai padri nel caso si astengano dal lavoro in mancanza ella madre (es. per grave infermità) nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio. È inoltre previsto il divieto di licenziare anche ai lavoratori/trici dal momento della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e fino ad un anno dopo la celebrazione. Il licenziamento rimane ammesso unicamente in caso di colpa grave (giusta causa), cessazione dell’attività dell’azienda, mancato superamento del periodo di prova.
- Il principio di non discriminazione: La normativa espressamente vieta ogni tipo di discriminazione, diretta o indiretta, per genere, razza o origine etnica, religione, disabilità, età, orientamento sessuale, adesione ad associazioni sindacali o politiche. Le discriminazioni sono vietate anche nella fase precedente all’assunzione (selezione e colloqui).
- I Diritti sindacali: Lo Statuto dei Lavoratori (L.300/1970) tutela la libertà sindacale; il diritto a costituire associazioni sindacali ed a compiere attività di propaganda e proselitismo (senza intercedere al normale svolgimento dell’azienda). I lavoratori possono esprimere il proprio pensiero tramite assemblee e permessi sindacali o anche tramite lo sciopero. L’adesione al sindacato ha un costo, tale importo mensile può essere trattenuto direttamente in paga ed il datore non può rifiutarsi. Le rappresentanze sindacali hanno diritto ad una bacheca dove affiggere pubblicazioni e informazioni di interesse sindacale.
- La Tutela dei dati personali: Il Garante della Privacy ha previsto delle Linee Guida riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti, in quanto vanno sempre trattati secondo liceità, pertinenza e trasparenza. La Finalità del trattamento deve essere coerente ad assolvere obblighi derivanti dal contratto di lavoro, o dal Contratto collettivo applicato, o dalle norme sul lavoro. Il lavoratore interessato può chiedere il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano, chiedendone l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione , la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco nel caso siano trattati in violazione di legge.
- Il Diritto allo studio: Se un lavoratore segue corsi scolastici ha diritto ad effettuare turni e orari di lavoro particolari e godere di permessi per frequentare tali corsi; il limite massimo di ore usufruibili sono 150 annue. Per sostenere gli esami dei corsi relativi all’università o corsi post università o istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, il lavoratore ha diritto al permesso di assentarsi per il solo giorno dell’esame.
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Il lavoratore ha anche importanti DOVERI nei confronti del proprio datore di lavoro, i principali sono previsti dal Codice civile:
Il Potere direttivo: Il primo obbligo che si pone in capo al lavoratore è quello di eseguire la prestazione richiesta; tale richiesta si manifesta con il potere direttivo da parte dell’azienda, stiamo parlando del dovere da parte del lavoratore di mettere a disposizione le proprie energie lavorative (Art.2094 Codice Civile).
L’Obbligo di diligenza: il lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni, deve usare la diligenza prevista dalla natura della prestazione stessa, nell’interesse dell’azienda, sottostando ed eseguendo gli ordini legittimi impartiti dal datore di lavoro e/o da chi lo rappresenta (Art.2104 Codice Civile). Pertanto il lavoro va svolto in maniera attenta e scrupolosa in armonia e coordinamento con gli altri lavoratori.
L’Obbligo di fedeltà: Si manifesta nel dovere da parte del lavoratore di non trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il proprio datore, ne di divulgare informazioni aziendali che possano in alcun modo recare pregiudizio all’azienda stessa (Art.2105 Codice Civile). Pertanto i dipendenti sottostanno al generale divieto di concorrenza e obbligo di riservatezza. Attenzione che l’obbligo di riservatezza vale anche dopo la cessazione dal rapporto di lavoro.
Il potere disciplinare: Le mancanze del lavoratore agli obblighi aziendali comportano l’irrogazione di sanzioni disciplinari, nel rispetto di quanto previsto dalll’art.7 L.300/70, di quanto previsto dal CCNL e dal regolamento aziendale. È prevista una scaletta di sanzioni a seconda della gravità dei fatti contestati: il richiamo verbale, il richiamo scritto, la multa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino ad arrivare al licenziamento con preavviso e, nei casi più gravi, al licenziamento senza preavviso (giusta causa).
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Studio Boller - Centro Giuslavoristico Treviso - Consulenti del Lavoro