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Le ferie sono per i lavoratori un DIRITTO IRRINUNCIABILE, in quanto permettono di reintegrare le energie psicofisiche spese durante la prestazione lavorativa, di sviluppare le relazioni sociali e culturali.
Ogni lavoratore ha diritto ad un PERIODO DI FERIE NON INFERIORE A QUATTRO SETTIMANE ALL’ANNO. Il periodo minimo di 4 settimane deve essere fruito per almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione e le restanti 2 settimane, comunque, entro 18 mesi successivi.
Le 2 settimane minime da fruire nell’anno devono essere OBBLIGATORIAMENTE CONSECUTIVE solamente se lo richiede il lavoratore.
Il periodo in cui il lavoratore può fruire delle ferie viene determinato dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. Il potere unilaterale dell'imprenditore di fissare il periodo feriale rientra nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività aziendale e la giurisprudenza lo ha costantemente riconosciuto.
Il datore può, in base ad una riconsiderazione delle esigenze, modificare il periodo di godimento delle ferie già comunicato, in tal caso però ha l’onere di comunicare la modifica con congruo preavviso.
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Attenzione che quando il lavoratore è in ferie, NON ha alcun obbligo di rispondere a telefonate, o sms, o e-mail, salvo che il CCNL o il regolamento aziendale o la specifica mansione prevedano una diversa disciplina.
La MALATTIA INTERROMPE LE FERIE ed il lavoratore dovrà procedere a comunicarlo immediatamente alla azienda ed inviare entro due giorni il certificato medico od il numero di protocollo. Anche in caso di malattia del bambino fino agli 8 anni di età vi è interruzione delle ferie, purché la malattia venga certificata da un medico specialista e tempestivamente comunicata. Se la malattia insorge durante le ferie all’estero, il certificato dovrà essere legalizzato da parte delle competenti autorità consolari.
L’AZIENDA PUÒ RICHIAMARE IL LAVORATORE DALLE FERIE per urgenti necessità di servizio; in tal caso le spese sostenute dal lavoratore a causa dell’interruzione delle ferie devono essere rimborsate dall’azienda.
Se il lavoratore NON RIENTRA al termine prestabilito delle ferie, può essere passibile di provvedimenti disciplinari, finanche il licenziamento, oltre la trattenuta dalla retribuzione per l’assenza ingiustificata.
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Studio Boller - Centro Giuslavoristico Treviso - Consulenti del Lavoro