COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO

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Sembra banale ma non lo è, devi stare sempre molto attento al fine di evitare ogni infortunio; infatti, alcuni tipici fattori che causano gli infortuni sono la distrazione, la superficialità, la stanchezza, l’abitudine.

Quindi quando si lavora è fondamentale: Mantenere una condotta prudente, alta attenzione e concentrazione, evitare che l’abitudinarietà dei gesti prenda il sopravvento, attenersi sempre alle regole e alle disposizioni ricevute, usare sempre gli eventuali dispositivi di sicurezza ed i mezzi di protezione individuale previsti.

Il Testo Unico L.1124/1965 definisce infortunio sul lavoro “qualsiasi evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa del lavoratore ed è cagionato da una causa violenta in occasione di lavoro”. I fattori che contemporaneamente devo ravvisarsi, per poter affermare che ci si trova davanti ad un infortunio, sono tre: 1) Un evento che comporti una inabilità temporanea al lavoro 2) Una causa violenta 3) L’occasione lavorativa.

Invece gli infortuni di natura non lavorativa vengono trattati come eventi di malattia comune, in quanto mancanti dell’occasione lavoro (ad esempio il lavoratore che si ustiona la lingua bevendo il caffè al distributore aziendale, durante una pausa).

Se subusci infortunio al lavoro sei tenuto a:

DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE al proprio datore di lavoro, o al suo diretto responsabile. È importante comunicare anche i piccoli eventi che sembrano di poca entità. Attenzione che la mancata comunicazione ha come conseguenza la perdita del diritto all’indennità economica (limitatamente ai giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza).

DESCRIVERE minuziosamente al datore i fatti, le cause e le circostanze dell'infortunio.

Hai anche l’obbligo di TRASMETTERE TEMPESTIVAMENTE I CERTIFICATI MEDICI attestanti l’inizio, la continuazione e il termine; diversamente da quanto previsto per la malattia, in caso di infortunio devi presentare anche il certificato medico di chiusura dell’evento.

Il pronto soccorso rilascia un primo certificato sanitario, una volta scaduta la prognosi ivi contenuta, devi recarti presso l’ambulatorio INAIL per una prima visita medica, in tale sede i medici possono prolungare l’evento con un certificato medico da inviare al datore, oppure chiudere la pratica con un certificato di guarigione.

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Gli esami diagnostici prescritti dall’Inail sono pagati dall’ente stesso, comprese le eventuali terapie riabilitative. È previsto anche l’esenzione dal ticket sanitario per esami ed analisi prescritte dal medico o dallo stesso Inail.

Durante l’infortunio hai diritto a percepire una retribuzione in busta paga: Il datore di lavoro infatti è obbligato a corrispondere all’infortunato il 100% della retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l’infortunio ed il 60% per i successivi tre giorni (periodo di carenza), salvo eventuali condizioni più favorevoli previste dal CCNL.

A partire dal quarto giorno successivo alla data di infortunio e fino alla guarigione clinica l’INAIL paga una indennità giornaliera corrispondente al 60% della retribuzione giornaliera fino al 90° giorno ed il 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica. Se il CCNL lo prevede, l’azienda integra la retribuzione pagata dall’Inail.

L’indennità non viene rapportata ai giorni lavorativi di astensione ma ai giorni di calendario di assenza, includendo in tal modo anche il sabato e la domenica.

In caso di ricovero presso un istituto di cura, l’Inail può ridurti di un terzo l’importo della indennità senza familiari a carico, in quanto vitto e alloggio sono già a carico dello stato.

Se a causa dell’infortunio purtroppo rimane con una menomazione, l’Inail, qualora sia accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%. Riconosce un indennizzo in rendita a decorrere dal giorno successivo alla guarigione clinica.

L’ infortunio si dice in itinere quando è conseguente al rischio stradale, nel tragitto che percorre: 1- per andare e tornare da casa al lavoro 2- nel percorso che collega due luoghi di lavoro 3- nel percorso di andata e ritorno per il pranzo quando non sia presente un servizio di mensa aziendale.

Il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, auto o scuter, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è effettivamente necessario (il luogo di lavoro non è raggiungibile con mezzi pubblici negli orari di apertura/chiusura dell’azienda).

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro.

Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

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Studio Boller - Centro Giuslavoristico Treviso - Consulenti del Lavoro