INFORMATIVA A TUTELA DELLE LAVORATRICI

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Buongiorno,

La presente Informativa viene predisposta a tutela delle lavoratrici donne, in applicazione del Decreto Legislativo n.151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

Ti informiamo che, durante il rapporto di lavoro, c'è la necessità che tu dia immediata notizia all'azienda nel caso scopri di essere in stato di gravidanza.

Si tratta di un evento meraviglioso da vivere con gioia, ma che richiede specifici accorgimenti da adottare in ambito lavorativo.

Infatti, informando ufficialmente l'azienda, questa ha l'obbligo, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi sulla sicurezza al lavoro, congiuntamente con il Servizio di Prevenzione e Protezione SPP, individuare e valutare specificatamente i rischi che potresti incorrere e che potrebbbe incorrere il feto.

In particolare l'azienda valuterà i rischi derivanti da possibile esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 11 D.Lvo 151/01) per adottare le misure necessarie ad eliminarli, modificando, ove necessario, le condizioni e l’orario di lavoro durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio (artt. 7, 12, D.Lvo 151/01), così da rendere sicura la tua giornata lavorativa.

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Ti ricordiamo di avvisare anche in caso tu stia per adottare o prendere in affidamento un bambino, in quanto tali provvedimenti aziendali si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento di sette mesi d’età (art. 6).

MATERNITA' OBBLIGATORIA: Hai diritto di astenerti dal lavoro 2 mesi prima del parto presunto e fino a 3 mesi dopo il parto effettivo.

La domanda di maternità va inoltrata ON-LINE all'Inps prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto: se hai il PIN puoi fare tutto da sola QUI, in caso contrario puoi rivolgerti ad un patronato.

Fermo restando quanto appena detto, hai anche la facoltà di astenerti dal lavoro a partire da un mese prima della data presunta del parto e nei 4 mesi successivi, a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente dell'azienda, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla tua salute e a quella del nascituro.

Una volta che hai partorito, devi avvisare l'azienda e hai l'obbligo di comunicare all'Inps la data di nascita e relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Durante la tua gravidanza, hai anche diritto a permessi retribuiti specifici, per sottoporti a vsite mediche ed ecografie prenatali(art.14 D.Lgs.151/2001) presentando in azienda formale richiesta ed idonea documentazione. I Permessi prenatali non possono mai esserti negati, ne ti si può chiedere di recuperare l'assenza.

CONGEDO PARENTALE: Si tiratta di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro di 6 mesi, usufruibile anche frazionatatamente, concesso ai genitori per prendersi cura del bambino entro i primi 12 anni di vita. Il congedo può avere un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.

QUI INFORMATIVA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA - T.U. 151/2001

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Studio Boller - Centro Giuslavoristico Treviso - Consulenti del Lavoro