COSA FARE SE TI AMMALI

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Si definisce “malattia” uno stato patologico che rende il lavoratore concretamente inidoneo a svolgere le proprie mansioni. L’effetto principale della malattia è quello di sospendere legittimamente la prestazione di lavoro. Il ricovero ospedaliero è considerato malattia ospedalizzata, purché sia comprovato da certificato attestante la data di ricovero e la data di dimissione dall’ospedale.

Cosa devi fare se sei in malattia:

COMUNICARE: Prima dell’inizio del turno di lavoro devi dare immediata comunicazione (salvo il caso di comprovato e giustificato impedimento) dell’assenza all’azienda (eventualmente anche telefonicamente).

CONSULTARE: Entro la giornata stessa contattare il proprio medico curante, attenzione che i certificati medici per visita ambulatoriale sono validi dal giorno del rilascio, non sono coperte le giornate di assenza precedenti alla dta di rilasico.

CONSEGNARE: Entro 24/48 (dipende dal CCNL) ore dal rilascio, devi inviare il numero di protocollo del certificato medico all’azienda.

RISPETTARE: Durante la malattia permangono a tutti gli effetti validi gli obblighi di fedeltà, correttezza e non concorrenza. Eventuali attività lavorative svolti presso altri, durante la malattia, se pregiudicano o ritardano la guarigione, possono portare al licenziamento.

FARSI TROVARE: Devi essere reperibile al domicilio dichiarato, dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 domeniche e giorni festivi compresi, al fine di consentire eventuali visite di controllo, salvo i casi di ricovero in ospedale.

RIENTRARE: Devi rientrare in servizio immediatamente al termine della malattia, la cui durata è indicata nel certificato medico.

LA CONTINUAZIONE: In caso di continuazione della malattia, entro l’ultimo giorno indicato nel precedente certificato medico devi comunicare all'azienda l’eventuale continuazione della malattia ed inviare all’azienda il nuovo certificato medico. NON sono coperti dall’indennità economica i giorni di ritardo compresi tra la data di scadenza della prognosi precedente e quella di arrivo della certificazione successiva.

LA RICADUTA: Si considera “ricaduta” la stessa malattia se intervenuta entro trenta giorni dalla fine della precedente, richiede sempre il certificato medico. L’indennità spetta fin dal primo giorno ed i giorni di malattia si sommano al primo evento per il calcolo dei giorni indennizzati.

Le prestazioni sanitarie rese per piccoli interventi o visite mediche NON sono malattia. Il lavoratore per potere effettuare la prestazione dovrà attingere dai permessi o dalle ferie accantonate.

La malattia interrompe il decorso: a) del periodo di prova; b) del periodo di preavviso; c) delle ferie (se la malattia non permette il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore). Pertanto, il periodo di prova e quello di preavviso decorrono al rientro del lavoratore per il periodo rimanente, mentre le ferie non usufruite potranno essere utilizzate in altro periodo dell’anno secondo gli accordi presi.

DOMICILIO DURANTE LA MALATTIA: La mancata indicazione della sede di malattia del lavoratore sul certificato medico può comportare la perdita al diritto dell’indennità; è a cura del lavoratore verificare la correttezza dei dati anagrafici in possesso del medico e/o dell’ospedale/pronto soccorso, nonché verificare che presso la propria abitazione vi sia l’indicazione del proprio nome nel campanello ( per consentire al medico Inps in caso di controllo di poterlo trovare).

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DAY HOSPITAL: Le giornate in regime di day hospital (deve essere scritto day hospital nel certificato medesimo) sono equiparate al ricovero a prescindere dalla durata della presenza nel luogo di cura, l’incapacità al lavoro è ammessa limitatamente al solo giorno di effettuazione della prestazione. Per eventuali ulteriori giorni successivi al ricovero, il lavoratore dovrà produrre altro certificato medico di continuazione.

RIENTRO ANTICIPATO DALLA MALATTIA: l’Inps, ha fatto presente che se un dipendente, assente per malattia, si ritiene guarito ed intende riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi iniziale, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

MALATTIA IN PAESE EXTRACOMUNITARIO: Se il lavoratore si ammala durante il soggiorno in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi specifici. o in Paesi extra Cee, la certificazione deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica/consolare Italiana all’estero e inviata alle Sedi competenti anche in un momento successivo al rientro, fermo restando il rispetto del termine di invio (2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro e all’Inps (anche eventualmente in copia). La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione". Per "legalizzazione" si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.

Il lavoratore assente per malattia ha diritto ad un trattamento economico per il periodo stabilito dalla legge e dai contratti collettivi (art.38 della Costituzione Italiana).

L’indennità di malattia è parzialmente a carico dell’Inps, per le seguenti tipologie di lavoratori: operai dell’industria, artigianato e categorie assimilate, lavoratori a domicilio; operai e impiegati del commercio; salariati delle aziende del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati; dipendenti da condomini, proprietari di fabbricati e servizi di culto, esclusi gli impiegati ed i portieri; salariati fissi e assimilati delle aziende agricole; lavoratori soci di società ed entri cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi; lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.

In tutti gli altri casi, l’indennità di malattia è totalmente a carico dell’azienda, in base alle percentuali previste dal Ccnl applicato. Molti contratti collettivi prevedono un obbligo per l’azienda di integrazione dell’indennità erogata dall’Inps.

Vengono chiamati “di carenza” i primi tre giorni di assenza per malattia, gli stessi non sono mai indennizzati dall’INPS, mentre, se il CCNL di riferimento lo prevede, sono pagati dal datore di lavoro.

L’indennità conto Inps, quanto prevista, spetta dal quarto giorno di assenza e fino ad un massimo di 180 giorni per ogni anno solare e viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga. Dal 4° al 20° giorno di malattia, l’Inps paga il 50% della retribuzione media globale giornaliera, dal 21° al 180° giorno l’indennità sale al 66,66%. Per i dipendenti del settore turismo pubblici esercizi, l’indennità dal 4° al 180° giorno è pari all’80%.

MANCATA COMUNICAZIONE: In caso di mancata comunicazione all’azienda dell’assenza per malattia, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, la stessa è considerata ingiustificata.

MANCATO O RITARDATO RIENTRO AL TERMINE DELLA MALATTIA: Il mancato rientro in servizio o di ritardo ingiustificato, al termine della malattia, comporta l’apertura di un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata.

CERTIFICAZIONE MEDICA: L’omessa, incompleta o inesatta indicazione dell’indirizzo sulla certificazione di malattia comporta la perdita della relativa indennità, salvo l’indirizzo non risulti già corretto negli archivi dell’Inps per precedenti malattie.

ASSENZA ALLA VISITA FISCALE: In caso di assenza alla visita medico fiscale (e salvo giustificato motivo) il lavoratore può incorrere nella perdita del trattamento economico nella misura che sarà determinata dall’istituto e l’apertura di un procedimento disciplinare.

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Studio Boller - Centro Giuslavoristico Treviso - Consulenti del Lavoro