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Si definisce “lavoro straordinario” quello prestato oltre l’orario normale di lavoro che, per legge, è fissato in 40 ore settimanali (D.Lgs.66/2003); i Contratti collettivi possono stabilire ai fini contrattuali una durata minore.
La norma prevede anche un tetto massimo di 250 ore di lavoro straordinario in un anno, in quanto deve essere sempre “eccezionale” rispetto all’orario ordinario.
Quando lo straordinario è previsto dal contratto collettivo, quando vi sono eccezionali esigenze tecnico produttive, quando ci sono eventi di forza maggiore che possono creare situazioni di pericolo, o in caso di eventi mostre, fiere, manifestazioni, sei tenuto a lavorare oltre l’orario normale, se richiesto dall’azienda, e non puoi rifiutarti a svolgerlo.
Invece, puoi legittimamente rifiutarti di svolgere lo straordinario se sei un lavoratore studente, o se ha una motivazione grave e comprovata che non ti permetta di farlo, o se vi è un rischio per la tua incolumità fisica.
Comunque, il lavoro straordinario viene remunerato con delle maggiorazioni, separatamente indicate in busta paga, previste dal Contratto Collettivo applicato; tali maggiorazioni possono cambiare a seconda che sia svolto in giorni feriali, in giorni festivi, di notte.
Ovviamente gli importi percepiti a titolo di straordinario, fanno parte del reddito a tutti gli effetti, quindi subiscono l’imposizione contributiva e fiscale.
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Alle volte, per meri motivi di semplificazione organizzativa, può essere previsto un importo a titolo di straordinario a forfait, che sostituisce elemento fisso della retribuzione a prescindere che poi si faccia o meno effettivamente lo straordinario.
ATTENZIONE, il lavoro straordinario deve sempre essere autorizzato dal datore di lavoro, in caso contrario rischi che non ti venga remunerato. |
In realtà esistono anche delle situazioni in cui nonostante sia stato superato l’orario normale, non si tratta comunque di lavoro straordinario; questo accade quando l’azienda utilizza un orario chiamato “multiperiodale", cioè un tipo di orario flessibile in base al quale si deve lavorare una media di ore, calcolate su un periodo di più settimane.
In alcuni casi, parte del lavoro straordinario può essere convertito in corrispondenti ore/giorni di riposo compensativo, eventualmente anche tramite una “banca ore”; in pratica con la banca ore, le ore straordinarie effettuate in più vengono accantonate in una banca virtuale, e successivamente possono essere compensate con altrettante ore di permessi da usufruire in diversi periodi della settimana/mese/anno.
Per i lavoratori part time, le eventuali ore eccedenti l’orario giornaliero/settimanale/mensile ridotto concordato, rispetto le ore normali del tempo pieno, vengono chiamate “ore supplementari”, ma ai fini del pagamento non differiscono dai concetti previsti per le ore straordinarie.
Infine, il compenso per lavoro straordinario, ai sensi dell’art.2120 Codice Civile, se corrisposto in modo fisso e continuativo, ossia regolare e frequente o anche periodico entro un periodo di tempo apprezzabile, deve essere incluso nella retribuzione da prendere a calcolo per il TFR, salvo che il contratto collettivo non disponga diversamente; di contro lo straordinario saltuario ed occasionale non incide sul TFR.
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Studio Boller - Centro Giuslavoristico Treviso - Consulenti del Lavoro