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    BONUS UNA TANTUM 200€

    BREVI

    INFORMAZIONI

    OPERATIVE

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  Buongiorno,
  Sperando di fare cosa utile in questa pagina trovi alcune veloci informazioni per ricevere il BONUS €200, trovi anche allegata la normativa di riferimento nel caso tu ne abbia bisogno.
  Come sai, nell’ambito delle misure urgenti adottate dall’attuale Governo, il Decreto-legge n.50 del 17.05.2022 ha, tra le altre cose, previsto un BONUS UNA TANTUM di 200€ ai lavoratori.
  In base al Decreto, hanno diritto ad usufruire di questa indennità tutti i dipendenti in forza nel mese di luglio, che nei primi quattro mesi dell’anno abbiano ricevuto, in almeno una mensilità, lo sgravio contributivo dello 0,80% (previsto per redditi nel mese inferiori a 2.692€).
  Per verificare se ne sei beneficiario basta che controlli il cedolino paga del mese di Maggio 2022 e verifichi se vi sia la dicitura “Eson.Contr.0,80% L.234/21” riferita ad almeno uno dei 4 mesi iniziali.
  Avendone i requisiti, il bonus €200 ti verrà erogato automaticamente nel CEDOLINO DI LUGLIO che viene predisposto normalmente nei primi giorni di Agosto.
  Per poter ricevere il bonus devi però compilare la Dichiarazione che ti è appena stata consegnata, va inoltre messa la data e la firma e poi restituita velocemente alla tua azienda. Le dichiarazioni ricevute DOPO la predisposizione dei cedolini di luglio saranno purtroppo nulle e perderai il diritto al bonus.
  La DICHIARAZIONE prevede che venga messa una X su TUTTE E TRE le proposte:
  - NON essere titolare di qualsiasi tipo di pensione o assegno sociale.
  - NON fare parte di nucleo familiare che percepisce reddito di cittadinanza.
  - Aver percepito almeno in un mese nel primo quadrimestre lo sgravio contributivo dello 0,80%.
  Nella dichiarazione è prevista anche una quarta X da mettere, ma solo per i dipedenti con contratto di lavoro PART TIME: in questo caso si dichiara di NON avere altri rapporti di lavoro o che se si ha un altro rapporto di lavoro che il bonus venga erogato presso la società per cui state compilando la dichiarazione.
  È inoltre bene precisare che NON hai diritto al bonus nel caso tu sia percettore di una qualsiasi di uno degli altri trattamenti previsti dall’art.32 del DL 50/2022.
  Al momento, e salvo ulteriori precisazioni, sono ESCLUSI dal bonus gli stagisti/tirocinanti, gli amministratori, i prestatori occasionali ed i lavoratori autonomi a partita iva.
  Vale la pena infine ricordare anche che hai diritto una sola volta al bonus, anche nel caso tu abbia più rapporti di lavoro in essere.
  Nell’eventualità che tu voglia approfondire l’argomento, di seguito trovi la normativa di riferimento:
  Artt. 31 e 32 DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 - Testo in vigore dal: 18-5-2022 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)
 

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 Art. 31 - Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
 1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n.234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.
 2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
 3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, nè pignorabile e non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
 4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
 

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  Art. 32 - Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
 1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con DPR 31 dicembre 1971 n.1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
 2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
 3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, nè pignorabile.
 4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
 5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
 6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
 7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
 8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001 n.152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008 n.193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre 2008.
 9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015 n.22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.
 10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all' articolo 32 della legge 29 aprile 1949 n.264, è riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum pari a 200 euro.
 11. L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all' articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n.335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
 12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 no.41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021 n.69 e dell’articolo 42 del decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021 n.106, l'INPS eroga automaticamente un'indennità una tantum pari a 200 euro.
 13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
 14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
 15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, un'indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n.335.
 16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'aerticolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n.335, un'indennità una tantum pari a 200 euro.
 17. Le indennità di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.
 18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.
 19. L'indennità di cui ai commi da 8 a 18 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 22 dicembre 1986 n.917.
 20. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
 21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18 valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
 

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Speriamo che queste informazioni possano esserti state utili.

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