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ll Codice Civile, all'art.2096, prevede espressamente nei contratti di lavoro subordinato la possibilità di stipulare un patto di prova tra azienda e lavoratore.
Il periodo di prova nello specifico rappresenta un lasso di tempo che permette a te lavoratore ed alla azienda di valutare se le reciproche aspettative iniziali siano nella realtà soddisfatte.
La durata, quindi, è limitata temporalmente e la sua determinazione massima dipende dal Contratto Collettivo applicato dall’azienda e dal tuo livello contrattuale; per legge comunque non potrà mai superare i sei mesi di calendario.
Può anche essere previsto un periodo di durata minima della prova, periodo durante il quale azienda e dipendente si obbligano a non recedere, permettendo ad entrambi di valutare con attenzione l’interesse reciproco a continuare nel rapporto.
Importante è avere presente che tu, nello svolgimento del periodo di prova, hai tutti i diritti e gli obblighi tipici del rapporto di lavoro, quindi il diritto alla retribuzione, alla maturazione dei ratei di ferie, tredicesima, tfr…
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La principale particolarità consiste nel fatto che durante il periodo di prova entrambe le parti possono interrompere il rapporto senza preavviso e senza alcuna motivazione; la volontà di non proseguire deve esser data per iscritto.
Inoltre, in linea generale, non si può provare un lavoratore se ha già lavorato per la stessa azienda e per la stessa mansione, viene fatto salvo l’eventuale periodo di tirocinio in quanto non è considerabile rapporto di lavoro; questo significa che al termine di un tirocinio, il lavoratore può essere assunto con un contratto di lavoro e previsto il patto di prova.
Poiché la prova deve essere effettiva, se vi sono delle assenze che ne impediscono lo svolgimento (malattia, ferie, permessi, infortunio…) le stesse prorogano automaticamente in avanti la scadenza del periodo.
Terminato il periodo di prova senza che alcuna delle parti ha manifestato la volontà di interrompere, il rapporto prosegue in base al contratto di lavoro stipulato.
ART.2096 C.C. “Salvo diversa disposizione, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L’ imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro”.
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