OBBLIGO DI RISERVATEZZA

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La presente per portare alla tua attenzione le seguenti norme:

Articolo 2105 del codice civile: Obbligo di fedeltà: Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 6-bis R.D. 29 giugno 1939 n.1127: Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali: Fermo il disposto dell’art. 2598 n. del Codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l’acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni:

- siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

- abbiano valore economico in quanto segrete;

- siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

- Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l’acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.

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In questa sede vogliamo quindi ricordarti che l’obbligo di riservatezza prevede che tu, a prescindere che il rapporto di lavoro sia terminato, non possa né potrai in futuro divulgare notizie riservate acquisite durante il rapporto di lavoro intercorso e attinenti l’attività della tua azienda.

Precisiamo che le “informazioni riservate”, pertanto idonee ad essere tutelate quale patrimonio tecnico, economico e commerciale dell’azienda, comprendono anche ma non solo tutte le informazioni attinenti: gli indirizzi, i nomi delle aziende, dei titolari e dei responsabili, gli indirizzi di posta elettronica E-mail, i numeri di telefono e di cellulare, i settori di appartenenza, gli interessi e le peculiarità commerciali specifiche, i fatturati ed i bilanci dei fornitori e dei clienti, i canali di vendita della azienda i suoi fatturati e bilanci, le metodologie di vendita e di scontistica, le strategie di marketing, l’organizzazione aziendale, produttiva e commerciale, i processi produttivi, i prezzi di acquisto e di vendita dei singoli prodotti; inoltre rientrano nella definizione i prodotti commercializzati dall’azienda, le loro tipologie, le caratteristiche e le specifiche tecniche.

Pertanto, ai sensi dell’art.2015 cc, Art.6b R.D.1127/39, e degli obblighi di buona fede e correttezza, hai il dovere di rispettare tale obbligo anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con il tuo datore di lavoro e fino a quando l’azienda svolgerà la propria attività nello specifico settore produttivo nel quale opera.

Ti informiamo fin da ora che, in caso di violazione dell’obbligo di fedeltà, l’azienda sarà costretta ad adire alle vie legali nei tuoi confronti per tutelare in ogni sede la propria immagine e per chiederti il risarcimento del danno patrimoniale eventualmente cagionato.

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Studio Boller - Centro Giuslavoristico Treviso - Consulenti del Lavoro