CAPIRE IL TUO CONTRATTO DI ASSUNZIONE

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Con l’assunzione ti è stato consegnato un contratto di lavoro apparentemente “complesso” composto da diverse pagine, riteniamo quindi utile spiegarne di seguito le parti principali, in maniera volutamente semplificata.

Vogliamo innanzitutto farti presente che molte delle clausole che trovi nel tuo contratto sono un “remind” di quanto già previsto dalla legge o dal CCNL o dal regolamento aziendale, vengono cioè inserite nel contratto individuale allo scopo primario di renderti più esplicita la loro conoscenza.

PREMESSA

Il contratto di lavoro rappresenta l’espressione della volontà Tua e dell’azienda di iniziare un rapporto perfettamente regolare, con reciproci diritti e doveri. La normativa (D.Lgs.152/1997 - D.Lgs.104/2022) prevede degli elementi obbligatori che devono sempre essere contenuti nel contratto iniziale.

CLAUSOLE PRINCIPALI CONTENUTE NEL CONTRATTO DI LAVORO:

IDENTITA' DELLE PARTI

Vengono identificate le parti contraenti il contratto di lavoro, cioè l'azienda ed il lavoratore ed eventuali co-datori se presenti.

Viene anche indicato il luogo di lavoro se previsto, oppure se vi sono luoghi diversi o se il lavoratore è libero di determinare il proprio luogo di lavoro (smart working).

ELEMENTI BASE

Nel contratto viene indicata la sede o il domicilio del datore di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro e, si tratta di un contratto a termine, la durata prevista dello stesso.

INQUADRAMENTO LIVELLO E QUALIFICA

La mansione viene indicata in via generale, ricomprendendo cioè le principali attività e compiti che svolgerai; in base alla mansione assegnata, viene quindi indicato il livello corrispondente, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale.

Le norme (art.2103 e art.3 D.Lgs.81/2015) indicate nel Tuo contratto, prevedono che le mansioni nel tempo possano cambiare, sia rimanendo comunque nello stesso livello, sia passando a livello superiore, sia in casi specifici passando ad un livello inferiore.

ORARIO DI LAVORO

Nei contratti a tempo pieno la specifica dell’orario giorno per giorno “dalle ore __ alle ore __”, definita "programmazione del lavoro", può essere modificata dal datore previo preavviso,, mentre nei contratti part time la specifica dell'rario di lavoro iniziale, per essere modificata richiede l'accordo scritto tra lavoratore e azienda.

SEDE E ZONA DI LAVORO

Viene indicato il luogo fisico dove si svolgerà la prestazione lavorativa e l’eventuale ambito operativo. Durante l’orario di lavoro non puoi rifiutarti di essere mandato in trasferta presso un altro luogo di lavoro.

RETRIBUZIONE

La retribuzione contrattuale è composta da più voci, alcune sono previste dal contratto nazionale in base al livello di assunzione, altre possono essere integrative aziendali.

Gli importi indicati sono sempre al lordo, pertanto tramite busta paga vengono calcolate le quote da trattenere di contributi inps e di tasse, per poi arrivare allo stipendio netto mensile.

La composizione economica di una busta paga la trovi QUI.

CLAUSOLA DI RINVIO

La tua azienda ti garantisce che non saranno applicati trattamenti peggiorativi rispetto al contratto nazionale di lavoro (CCNL), stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi (CGIL-CISL-UIL). La clausola prevede inoltre che in caso di rinnovo del CCNL non vi sia automaticamente la sua applicazione, in quanto, a seconda delle reali esigenze lavorative, potrebbe essere sostituito da altro CCNL, ovviamente dopo attenta valutazione complessiva.

PERIODO DI PROVA

Si tratta di un periodo iniziale, con tutti i diritti di legge che ti spettano e remunerato, la cui durata è determinata dal CCNL e dal livello di assunzione. Durante la prova sia tu che l’azienda reciprocamente valutate il rapporto di lavoro e l’interesse a proseguirlo, con possibilità di interrompere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza dover dare il preavviso.

COSTI E ONERI AGGIUNTIVI

Si prevede che eventuali costi non inerenti al contratto, che l’azienda deve sostenere su tua richiesta, ti verranno ri-addebitati. Ad esempio se fai una cessione del V dello stipendio ad una finanziaria e vengono previste delle spese postali, l’azienda può addebitare in busta paga la spesa sostenuta.

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INTEGRAZIONI DI STIPENDIO

Si tratta di una precisazione, se nel cedolino paga vengono utilizzate voci particolari (ad esempio “integrazione retributiva”) si tratta di importi che nella loro determinazione è già stato tenuto conto dell’incidenza della quota dei ratei aggiuntivi e pertanto non devono essere considerati ulteriormente. Sono sempre e comunque voci temporanee, anche se si ripetono nel tempo.

CESSIONE CREDITI

Il tuo TFR, che ti verrà pagato alla cessazione del rapporto (salvo eventuali richieste di anticipo), viene utilizzato come mera garanzia dell’azienda nel caso, purtroppo, ti si debbano addebitare costi per danni da te causati a beni aziendali; pertanto non puoi utilizzare il TFR ulteriormente a garanzia di eventuali prestiti che potresti accendere con finanziarie o simili.

DATA SANTO PATRONO

La festività del Santo patrono del comune del tuo luogo di lavoro, potrebbe venire spostata in altro giorno, per necessità aziendali, in tal caso ti verrà comunicato prima.

RIPOSO GIORNALIERO/SETTIMANALE

Per tutelare la tua salute, ti ricordiamo che devi interrompere la tua attività per almeno 11 ore consecutive al giorno e almeno 24 ore consecutive settimanali.

Se hai un altro lavoro, con il rischio quindi di non poter rispettare le dovute pause, sei tenuto ad avvertire subito l’azienda per valutare attentamente l’eventuale ridistribuzione giornaliera/settimanale dell’orario di lavoro.

SOSPENSIONE CAUTELARE

Purtroppo, raramente però talvolta accade, ci possiamo trovare davanti a situazioni così gravi che potrebbero portare al licenziamento disciplinare, pertanto, a tua garanzia prevediamo che in tali casi si possa attivare una sospensione cautelare, limitata temporalmente, che permetta di analizzare i fatti con maggiore serenità di giudizio da parte di entrambi.

Tale periodo cuscinetto se poi i fatti non sono così gravi da arrivare al licenziamento, verrà pagato dall’azienda.

PENALI E RISARCIMENTO DANNO

All’interno del contratto di lavoro possono essere previste delle “penali”, diversamente da quello che può sembrare sono inserite a tua garanzia, in quanto a soddisfazione dell’azienda di un eventuale danno patrimoniale da te fatto, viene stimato un importo forfettario ed in via equitativa; in casi particolarmente gravi l’azienda può comunque quantificare nel dettaglio il danno subito e chiederti il risarcimento.

Ovviamente speriamo che non accada mai, ma è bene prevenire, per evitare successive discussioni.

CONTENZIOSO

Precisiamo che, in caso di un tuo contenzioso in merito a supposte pretese retributive rispetto a quanto previsto dal CCNL, bisogna considerare complessivamente tutti gli importi che l’azienda ti ha erogato, anche eventualmente utilizzando nomi non aderenti a quelli previsti dal CCNL.

Se inoltre risultasse che una singola clausola contrattuale fosse peggiorativa rispetto ad una corrispondente clausola del CCNL, nella valutazione si deve valutare il contratto nella sua interezza e non la singola clausola.

CLAUSOLE NULLE

Se capitasse che una qualche clausola del contratto, per legge, fosse nulla o inefficace, il contratto rimane comunque sempre valido e la singola clausola verrà sostituita da una clausola valida ma il più possibile simile a quella considerata nulla.

ARTICOLI 1341-1342 CODICE CIVILE

Il contratto è stato predisposto alla luce del sole e sempre in buona fede, se comunque per qualsiasi motivo risultassero clausole con limitazioni di responsabilità o di facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione o che prevedano a carico dell’altra parte decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacite proroghe o rinnovi o comunque clausole compromissorie, viene prevista per precauzione alla fine del contratto una firma aggiuntiva a titolo di comprensione ed approvazione.

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Attenzione, fa sempre fede quanto previsto nel contratto di assunzione e nel regolamento aziendale, quanto sopra è stato scritto volutamente in forma semplificata, senza alcuna pretesa di esaustività o di completezza, ne va considerato interpretazione autentica del contratto.

Ci scusiamo se vi fossero errori o imprecisioni, ma abbiamo volutamente preferito utilizzare una terminologia semplice e di facile lettura, anche a discapito della precisione giuridica.

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Studio Boller - Centro Giuslavoristico Treviso - Consulenti del Lavoro