LAVORATORI A CHIAMATA SOLO SE C’È IL D.V.R.

NEWS - Lunedì 26 Marzo 2018

Non esistono molte possibilità per poter usufruire di lavoro flessibile in azienda, i voucher sono praticamente inutilizzabili, i contratti part time sono molto rigidi, le prestazioni occasionali sono a rischio disconoscimento e sanzione per lavoro nero.

Al momento l’unico strumento ancora utilizzabile è il lavoro a chiamata o intermittente; non sempre è fattibile, ci sono delle regole precise da rispettare, ma comunque è sicuramente una valida soluzione.

Vale la pena ricordare che il contratto è stipulabile nei seguenti casi alternativi tra loro:

• -Per le esigenze individuate dai contratti collettivi

• -In mancanza di previsione nel CCNL, ci si rifà all’elenco di ipotesi previste dalla tabella allegata al R.D. 2657/1923 (avete letto bene 1923 !!!)

• -Con soggetti di età inferiore a 24 anni oppure superiore a 55 anni. Le prestazioni si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo anno.

Per poter chiamare a lavorare il dipendente bisogna sempre procedere ogni volta alla trasmissione telematica sul portale cliclavoro per ogni chiamata del lavoratore (eventualmente possibile anche tramite e-mail o tramite app).

Attenzione, il lavoratore può essere utilizzato a chiamata per un periodo massimo non superiore a 400 giornate in tre anni solari; rimangono esclusi dal limite solo il settore del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Al superamento delle 400 giornate, il rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Le effettive chiamate devono coincidere con i giorni indicati nel foglio presenze, per non rischiare che venga rilevata l’infedele tenuta del libro unico del lavoro.

Di fronte a questo quadro, a dire il vero già abbastanza desolante ed impegnativo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 49 del 15 marzo 2018, ha precisato in più che vige il divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi.

Infatti la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione delle disposizioni sulla sicurezza, comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ma la conversione del contratto non può andare in conflitto con il “principio di effettività” delle prestazioni, in base al quale i trattamenti retributivi e contributivi devono essere corrisposti in base al reale lavoro effettuato in termini quantitativi e qualitativi.

Pertanto, in mancanza di Valutazione dei rischi, il contratto a chiamata viene trasformato in un contratto a tempo indeterminato che, in base all’orario svolto, potrà essere a tempo parziale.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello Studio.


Aggiornamento e formazione continua per valorizzare la conoscenza

STUDIO BOLLER - CONSULENTI DEL LAVORO

Torna alle HOME