Può un lavoratore in disoccupazione che percepisce la relativa indennità di Naspi, trovare contemporaneamente una attività lavorativa senza che questa ne pregiudichi la compatibilità con l’indennità percepita?
In alcuni casi SI, è possibile la coesistenza tra l’indennità di disoccupazione e una attività lavorativa.
La disoccupazione Naspi viene riconosciuta ai dipendenti che abbiano involontariamente perso il lavoro e che contemporaneamente possano dimostrare i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione - possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione - possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti.
Il lavoratore percettore di Naspi deve verificare che, con la nuova attività, il suo reddito complessivamente percepito rientri nel limite reddituale di 8.000 euro.
Ovviamente il datore di lavoro non può essere lo stesso con cui si ha avuto il rapporto di lavoro precedente, che ha generato la disoccupazione stessa.
Entro trenta giorni il lavoratore deve procedere a comunicare all’Inps l’inizio della nuova attività (sia essa autonoma che subordinata) ed il reddito annuo presunto.
La misura dell'indennità viene ridotta dell’80%, per tutto il periodo intercorrente tra la data di inizio della nuova attività e la fine della Naspi.
Possono essere svolte prestazioni di lavoro occasionale Prestò, nei limite dei € 5.000 per anno civile; entro tale limite, l’indennità Naspi è interamente cumulabile e non vi è obbligo di comunicazione nei trenta giorni.
Se l’attività si concretizza in una borsa lavoro, stage e tirocini di inserimento-reinserimento, gli importi eventualmente percepiti sono interamente cumulabili con l’indennità Naspi e non ci sono obblighi particolari.
Attenzione che, invece, le borse di studio e gli assegni di ricerca sono considerate attività lavorativa, quindi devono rientrare nel limite reddituale e riducono l’importo della disoccupazione.
Nel caso venga instaurato un contratto di lavoro intermittente (senza indennità di disponibilità), l’indennità NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi tra una chiamata e l’altra, sempreché non venga superato il limite reddituale degli 8.000€.
In alcuni specifici casi è compatibile anche lo svolgimento di attività in ambito societario (socio, amministratore, consigliere, sindaco).
Infine vale la pena ricordare che la Naspi può anche essere richiesta in un'unica soluzione per intraprendere una attività lavorativa in proprio.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello Studio.