Sfatiamo subito un mito, NON è obbligatorio nominare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
L’RLS è un dipendente, con contratto a tempo indeterminato, che viene eletto o designato per rappresentare i lavoratori all’interno dell’azienda per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Se nominato, il suo nominativo dovrà essere comunicato telematicamente anche all’Inail.
Sicuramente il suo ruolo è molto importante, in quanto fa da trade-union tra l’azienda, il medico del lavoro, l’RSPP e tutti i dipendenti; tra le altre mansioni, viene consultato per la valutazione dei rischi e promuove l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
Ma l’RLS è nominato direttamente dai lavoratori, pertanto è solo a loro discrezione se effettuare tale nomina.
In assenza di specifica designazione, l’azienda non può obbligare nessuno ad autonominarsi RLS, ne può obbligare i dipendenti a sceglierne uno; ma in mancanza si deve ricorrere all’RLST, cioè ad un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, cioè nominato a livello territoriale delle organizzazioni sindacali.
Se nominato, l’RLS aziendale deve ricevere specifica formazione ed informazione da parte dell’azienda, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi; pertanto dovrà partecipare obbligatoriamente a corsi di durata minima di 32 ore, di cui 12 ore di corso incentrate sui rischi specifici dell’azienda.
Attenzione, la formazione base dell’RLS non può essere svolta in modalità e-learning, cioè tramite videocorsi, dovrà necessariamente essere fatta in aula.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve periodicamente, con cadenza annuale, procedere all’aggiornamento della formazione fatta per una durata minima di 4 ore; per le imprese con più di 50 lavoratori l’aggiornamento della formazione deve avere una durata minima di almeno 8 ore annue.
Un ultima cosa, la figura dell’RLS non può coincidere con la nomina di responsabile al servizio di prevenzione e protezione RSPP o dell’addetto al servizio di prevenzione e protezione.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio.