Quando si hanno figli piccoli, può capitare che questi si ammalino ed i genitori sanno bene quanti e quali problematiche ciò comporti; se si è fortunati saranno i nonni ad accudirli durante il giorno, nelle ore lavorative, ma non sempre si ha questa fortuna.
Capita allora che il genitore debba assentarsi, per poter accudire la malattia del figlio; in Italia l’assenza per malattia del bambino è un diritto che viene riconosciuto sia alla madre lavoratrice sia al padre lavoratore, alternativamente.
La normativa (L.151/2001) distingue la malattia dei figli con età fino a tre anni, per i quali ci si può assentare senza alcun limite temporale, da quella dei figli con età fino ad otto anni, per i quali l’assenza è possibile nel limite di cinque giorni per anno solare per ciascun genitore alternativamente e per ciascun figlio.
Per poter usufruire del congedo per la malattia del figlio, il genitore deve:
• Comunicare all’azienda, prima dell’inizio del turno di lavoro, l’assenza
• Consegnare al datore di lavoro una autocertificazione per attestare che l’altro genitore non usufruisca contestualmente della stessa astensione,
Il certificato medico invece viene inviato all’Inps direttamente dal medico curante, sarà quindi l’INPS ad inviarne copia al datore di lavoro.
Durante la malattia del bambino, il genitore non ha diritto alla retribuzione (prevista solo nell’ambito dei dipendenti pubblici), il periodo è comunque coperto ai fini dei contributi figurativi.
Non è possibile richiedere la visita medico legale dell’INPS per la malattia del figlio.
Diverso dall’assenza per la malattia del bambino è il congedo parentale (ex maternità facoltativa), in questo ultimo caso il genitore può usufruire di assenze facoltative, retribuite al 30% conto INPS fino al compimento dei sei anni (otto anni in alcuni casi reddituali), l’assenza non è invece retribuita se il bambino ha un età compresa tra i sei ed i dodici anni.
Le assenze massime, esercitabili entro i 12 anni per congedo parentale, sono di 6 mesi, se viene preso solo dalla madre, 7 mesi se viene preso solo dal padre, 10 mesi totali se il congedo è alternativamente preso da entrambi i genitori, 11 mesi sommati tra i due genitori, se il padre prende almeno tre mesi, ed infine 10 mesi se il genitore è solo, nel senso che l’altro non c’è o è deceduto.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio.