L’inquadramento che tutti noi conosciamo dei lavoratori trae la sua fonte dal codice civile all’art.2095, che elenca le diverse categorie in DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI.
Si tratta di un suddivisione oramai datata, in molti casi infatti è molto complesso distinguere un quadro da un dirigente, un impiegato da un quadro o un operaio da un impiegato; questo perché l’evoluzione del mondo del lavoro è continua e prescinde spesso dai rigidi paletti messi a suo tempo.
I Contratti collettivi determinano i requisiti, per quanto blandi, di appartenenza a ciascuna delle quattro categorie; in certi CCNL si è vista nel tempo l’evoluzione della classificazione verso un inquadramento unico per i quadri, gli impiegati e gli operai.
In sede di stesura del contratto individuale, nella definizione del rapporto di lavoro, vengono identificati nello specifico i tre parametri di classificazione: Categoria, qualifica e Mansione.
La qualifica identifica le competenze del lavoratore al momento dell’assunzione, ad esempio operaio comune, operaio qualificato, operaio specializzato, impiegato d’ordine, impiegato di concetto.
La Mansione invece rappresenta il ruolo che il lavoratore riveste all’interno dell’azienda, quello che nel concreto andrà a svolgere; la mansione assegnata viene identificata dal CCNL all’interno dei livelli contrattuali.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (art.2103 cc).
In merito alle mansioni del lavoratore, esistono due scuole di pensiero: chi preferisce identificarle meramente in via generale (ad esempio operaio montatore V°livello) rimandando in toto a quanto previsto dal CCNL, e chi preferisce elencare specificatamente tutte le varie operazioni a cui è effettivamente addetto il lavoratore.
Può capitare che il lavoratore svolga più mansioni, riferibili a diverse qualifiche, in questo caso si parla di mansioni promiscue. La qualifica prevalente, per la corretta assegnazione retributiva, può essere determinata sia in via qualitativa che quantitativa, la tesi prevalente è quella di valutare la mansione svolta con maggiore frequenza e ripetitività (principio di quantità).
È fondamentale stabilire il corretto inquadramento del lavoratore, in quanto in linea generale non può poi essere adibito a mansioni inferiori.
Eccezioni: In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, o in caso di modifiche del contratto collettivo, anche aziendale, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore.
In questi due casi il lavoratore ha comunque diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo, anche in presenza di mansioni che presupporrebbero un inquadramento economico ad un livello inferiore.
Vi è una ulteriore eccezione, infatti con accordo individuale stipulato presso una “sede protetta”, possono essere modificate mansioni, livello e retribuzione, ad esempio per evitare il licenziamento, o per far acquisire al lavoratore una diversa professionalità, o per il miglioramento delle sue condizioni di vita.
Infine il lavoratore può essere adibito anche a svolgere mansioni superiori, in questo caso salvo che non sia per momentanee ragioni sostitutive di altro dipendente assente e salvo che non vi sia una diversa volontà del lavoratore, dopo un certo lasso di tempo determinato dai contratti collettivi, diviene definitivo il diritto all’assegnazione della mansione e del rispettivo compenso superiore.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello Studio.