IL DIPENDENTE PUÒ RIFIUTARSI DI FARE STRAORDINARIO?

NEWS - Lunedì 21 Maggio 2018

Si tratta di una domanda banale? Non proprio, infatti capita ancora oggi che qualche dipendente risponda in malo modo di fronte alla richiesta e non si presenti al sabato mattina in azienda.

Vale allora la pena fare un pò di chiarezza sulla domanda e sulle implicazioni che ne derivano.

Innanzitutto ricordiamoci cosa si intende per lavoro straordinario, vengono infatti identificate così le ore di lavoro che sono svolte oltre quello che è l’orario normale di lavoro, ossia quello eccedente le 40 ore settimanali, anche se i contratti collettivi possono stabilire una durata “normale” anche inferiore alle 40 ore.

Invece non esiste più il limite legale delle 8 ore giornaliere, in via teorica infatti un dipendente potrebbe arrivare a svolgere quasi 13 ore in un giorno rientrando comunque nell’orario normale, fatte quindi salve le ore obbligatorie di riposo giornaliero (11 ore).

Comunque la durata media settimanale dell’orario di lavoro non può in alcun caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprendendo anche le ore di straordinario, con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi (questo significa che per periodi limitati si possono superare anche le 48 ore settimanali).

Ma i datori di lavoro possono richiedere ai dipendenti di svolgere prestazioni di lavoro straordinario solamente in via “contenuta”, per le seguenti casistiche:

- Casi di eccezionali esigenze tecnico- produttive, non diversamente fronteggiabili,

- Casi di forza maggiore o casi in cui la mancata prestazione possa dar luogo a pericoli gravi ed immediati o a danni per l’azienda o per le persone,

- Eventi particolari come mostre, fiere, manifestazioni.

Sono i contratti collettivi che regolamentano le modalità di esecuzione delle prestazioni straordinarie, in mancanza di specifica previsione del CCNL allora il lavoro straordinario è ammesso solo previo specifico accordo tra datore e lavoratori, con un limite di 250 ore annuali massime.

Lo “specifico accordo” può essere manifestato anche inserendo specifica clausola generale nel contratto di assunzione, sottoscritta dal lavoratore, clausola che poi varrà per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro si basa sul “potere direzionale” del datore di lavoro di dare ordini e provvedimenti ai lavoratori, questo implica che se viene richiesto al dipendente di svolgere ore straordinarie per uno dei motivi sopra indicati, quindi in modo legittimo, il dipendente non può rifiutarsi senza un giustificato motivo.

In questi casi il rifiuto del lavoratore è considerato insubordinazione, un inadempimento contrattuale sanzionabile disciplinarmente e, a seconda della gravità, può portare anche al suo licenziamento.

Attenzione che invece il rifiuto del lavoratore è legittimo quando la richiesta del datore di lavoro risulti contraria ai doveri di correttezza e di buona fede art.1175 codice civile.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello Studio.


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