Non esistono scusanti, il datore di lavoro deve sempre garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori, sia che essi siano subordinati, sia che siano lavoratori equiparati a quelli subordinati.
La normativa sulla sicurezza, il D.Lgs. 81/2008, si applica anche ai soci lavoratori di cooperativa, agli allievi di istituti d’istruzione, ai tirocini/stage curriculari ed extracurriculari, ai collaboratori, agli amministratori, ai lavoratori in distacco o assunti tramite somministrazione.
Ogni datore di lavoro deve innanzitutto effettuare, all’inizio dell’attività ed ogni volta che vi siano sostanziali variazioni, la valutazione di tutti i rischi ed elaborare il relativo documento DVR, includendo anche la valutazione per figure particolari come lavoratori minorenni, lavoratrici madri, lavoratori stranieri.
Nel DVR devono essere esposti tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, le corrispondenti misure di prevenzione e protezione adottate, i dispositivi DPI da utilizzare, le figure specificatamente designate.
Le figure da designare sono: il responsabile al servizio di prevenzione e protezione RSPP, il medico competente nei casi previsti, gli addetti alle emergenze; sono tutte figure che vanno nominate con formalizzazione scritta e, nel caso dei dipendenti, se nominati, non possono rifiutarsi salvo oggettivi impedimenti.
In linea teorica il medico specifico del lavoro non sempre deve essere nominato, in quanto dipende da quali rischi emergono per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante la valutazione, ma a livello pratico si tratta di una nomina quasi obbligata.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS è una figura eletta direttamente dai lavoratori, quindi non obbligatoria; può essere nominata dalle rappresentanze sindacali aziendali se presenti e se l’azienda ha più di 15 dipendenti, oppure a livello territoriale per le aziende con meno di 15 dipendenti, se non nominato direttamente dai dipendenti.
Il documento di valutazione dei rischi e la nomina delle figure necessarie, non sono sufficienti per ritenersi a posto con la sicurezza.
Le aziende infatti hanno l’obbligo di effettuare la formazione e l’informazione dei lavoratori, sia al momento dell’assunzione, che in caso di cambio di mansione o di utilizzo di nuovi strumenti o sostanze rischiose.
La formazione poi deve essere aggiornata periodicamente, e il monte ore di formazione dipende dal ruolo rivestito e dal grado di rischio riscontrato in azienda (basso, medio, alto).
In caso di rischio basso i lavoratori devono svolgere una formazione iniziale di almeno 8 ore, altre 4 ore vanno previste se vi sono addetti alla prevenzione incendi ed altre 16 ore se sono stati nominati degli addetti al pronto soccorso. Il RSPP e il datore di lavoro devono svolgere un corso obbligatorio di almeno 16 ore.
Non trascuriamo mai e poi mail la sicurezza nei luoghi di lavoro, non diamo mai per scontata la conoscenza e la preparazione, mai abbassare la soglia di attenzione: il controllo, il miglioramento e l’istruzione continua sono le più potenti armi che abbiamo a disposizione per diminuire i rischi di incidenti sul lavoro.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento.