Talvolta capita, non spesso ma talvolta, che un lavoratore in malattia voglia rientrare al lavoro prima della data prevista dal certificato medico.
La prassi più comune, errata ma purtroppo non inusuale, è quella che semplicemente si ripresenti in azienda e che riprenda a lavorare, non curante che ufficialmente per gli Enti pubblici lui è ancora a casa a curarsi.
L’Inps quindi ha dovuto ribadire, con propria circolare del 2017, che il dipendente ha l’obbligo di rettificare la data del certificato medico di malattia di fine prognosi, in caso di guarigione anticipata.
Tale obbligo ai fini della reale ripresa dell’attività lavorativa vige sia nei confronti del datore di lavoro che nei confronti dell’Inps, questo perché è sulla base del certificato medico che l’ente riconosce la prestazione previdenziale.
In pratica il certificato di malattia ha valore di domanda di prestazione da parte del lavoratore nei confronti dell’ente, di conseguenza il lavoratore che ritiene di essere guarito, per poter correttamente interrompere la malattia e riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla data indicata nel certificato medico, può essere riammesso in azienda unicamente presentando un nuovo certificato del proprio medico curante che rettifica la data di fine malattia originariamente indicata.
La rettifica del certificato, per essere considerata tempestiva, deve intervenire prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa e va richiesta allo stesso medico che ha inviato il primo certificato.
Ammettere al lavoro un dipendente senza che abbia prima corretto la data di rientro, può mettere sia l’azienda che il lavoratore in difficoltà.
Infatti, nei casi in cui a seguito di assenza alla visita di controllo emerga la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, al dipendente verranno applicate le sanzioni previste per i casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo, cioè il recupero del 100% dell’indennità di malattia per massimo 10 giorni, in caso di prima assenza; 50% nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza ed il 100% di tutta l’indennità dalla data della terza assenza.
Infine l’azienda che ha ammesso il lavoratore al lavoro senza che vi sia un certificato di guarigione anticipata, potrebbe essere considerata colpevole dello stato di salute del lavoratore se, a causa di tale rientro illegittimo, si aggravasse invece di guarire.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento