IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

NEWS - Mercoledì 01 Settembre 2021

Il contratto di rioccupazione rappresenta una nuova fattispecie contrattuale, introdotta dal Decreto Sostegni Bis, nell’ottica di favorire l’inserimento lavorativo di soggetti che risultino disoccupati, al quale possono ricorrere i datori di lavoro del settore privato a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.

Si tratta di un contratto di lavoro necessariamente a tempo indeterminato, che dà diritto ad uno sgravio contributivo del 100% dei contributi conto azienda per un periodo massimo di 6 mesi e comunque nel limite di 6.000€ annui, riparametrati su base mensile e riproporzionati in caso di orario di lavoro part time.

I requisiti necessari in capo al datore di lavoro per poter accedere alla misura agevolativa sono i generali principi in materia di incentivi, primo tra i quali la regolarità contributiva.

L’esonero spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali di tipo economico o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Altresì il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione, non deve procedere con licenziamenti individuali o collettivi per motivo economico di lavoratori impiegati nella medesima unità produttiva ed inquadrati con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con contratto di rioccupazione, pena la restituzione in toto dell’incentivo già fruito.

Peculiarità del contratto di rioccupazione è la sottoscrizione tra le parti di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo, mediante la riqualificazione della persona.

Al termine di questi 6 mesi il datore di lavoro può recedere, con preavviso, dal contratto ed in tal caso dovrà restituire l’agevolazione fruita fino a qual momento; diversamente il rapporto prosegue come ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Solo in caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

Al momento non sono ancora state pubblicate le modalità operative per la richiesta di accesso al beneficio, le quali dovrebbero essere rese note dal mese di Settembre 2021.

Purtroppo, visti i requisiti necessari (da attivare entro ottobre, contratto a tempo indeterminato, garanzia di non interrompere il rapporto per un anno), difficilmente risulterà interessante come incentivo.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.


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