Si ricorda che i lavoratori che si assentano per “motivi di salute” per un periodo che complessivamente supera i sessanta giorni, DEVONO essere sottoposti a visita medica PRIMA di riprendere a lavorare.
La visita medica deve necessariamente essere fatta dal medico competente aziendale, non può invece essere considerato valido il certificato di “buona salute” emesso dal medico curante del lavoratore.
Si tratta di una disposizione di legge (Art.41 D.Lgs.81/2008) che si colloca nell’ambito delle azioni obbligatorie del datore di lavoro, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti dei propri dipendenti.
L’azienda quindi ha l’obbligo di inviare il dipendente a fare la visita prima di riprendere a lavorare, ma poiché è a discrezione del medico stesso, può essere che non ritenga necessario effettuarla (tipico è il caso di rientro da maternità).
Qualora invece, a seguito della visita, il Medico Competente rilevi delle limitazioni, eventualmente anche solo temporanee, l’azienda ha l’obbligo di adibire il lavoratore, ad attività alternative, nell’ambito della stesse mansioni o mansioni equivalenti, comunque adatte al suo nuovo stato di salute.
Se infine dalla visita risultasse una inidoneità totale, l’azienda ha l’obbligo di verificare se vi sia la possibilità di cambiare al lavoratore la mansione, e nel caso di mancanza di mansioni ritenute idonee, il rapporto dovrà essere sospeso in attesa di nuove indicazioni da parte del medico competente.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.