Tutti prima o poi hanno avuto a che fare con il preavviso, ma ci si è mai chiesti di cosa si tratta esattamente? Appurato che ancora spesso sorgono dubbi in merito, vale qui la pena delineare a grandi linee l’istituto.
Il preavviso di interruzione di un rapporto di lavoro è quel lasso di tempo che decorre dal momento che azienda o lavoratore manifestano la volontà di porre fine al contratto, fino al momento di effettiva interruzione del contratto stesso. Lo prevede la norma, più specificatamente il Codice Civile all’art.2118.
Di fatto nasce come forma di tutela, come periodo cuscinetto durante il quale il lavoratore può procedere alla ricerca di una nuova occupazione e l’azienda può cercare un nuovo lavoratore in sostituzione
Il requisito principale è che vi sia una risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (o da parte del datore o da parte del lavoratore), rimane esclusa la casistica della Giusta causa, cioè quando accade un fatto talmente grave che costringe di interrompere il rapporto immediatamente, pertanto senza preavviso.
È bene ricordare che nei contratti a termine, cioè quei contratti che hanno una durata prestabilita, non esiste il preavviso, proprio in virtù del fatto che azienda e lavoratore hanno già fissato una data finale e si sono quindi vincolati fin dalla stipula del contratto di rispettare l’intera durata contrattuale.
Ops, non dimentichiamoci che durante il periodo di prova non vi è preavviso, le parti possono interrompere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro.
Attenzione Il periodo di preavviso va considerato come periodo di lavoro a tutti gli effetti, pertanto eventuali ferie o assenze di qualsiasi tipo, prorogano in avanti la scadenza; alcuni contratti collettivi prevedono l’obbligo per l’azienda di concedere dei permessi durante il preavviso richiesti per la ricerca di una nuova occupazione.
Ma quanto dura il preavviso? lo decide il CCNL applicato dall’azienda, però ci si può anche accordare (sempre meglio per iscritto) di rinunciare reciprocamente al periodo di preavviso, interrompendo anzi tempo il rapporto.
Non solo, le parti consensualmente possono anche accordarsi per un periodo di preavviso più lungo rispetto a quello disciplinato dal CCNL, in questo caso l’azienda andrà ad integrare il disagio del lavoratore con un congruo importo.
Cosa succede se una delle parti rinuncia al preavviso ed interrompe prima il rapporto? In questo caso la parte recedente riconoscerà all’altra parte una Indennità sostitutiva del preavviso corrispondente al periodo mancante, non precludendo la possibilità della ulteriore richiesta dell’eventuale danno subito.
Infine si sottolineano due casi particolari, cioè se la lavoratrice (ed in alcuni casi il lavoratore) si dimette entro l’anno di vita del bambino e nel caso di morte del lavoratore, orbene in entrambi i casi l’azienda dovrà pagare l’intera indennità di preavviso.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.