Ci sono importanti novità in merito alla gestione operativa delle prestazioni occasionali.
Il Codice civile, all’art.2222 ci ricorda che siamo di fronte ad una prestazione autonoma di tipo occasionale “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
È quindi fondamentale la mancanza di potere gerarchico / direzionale da parte dell’azienda, per evitare che sia considerato un mero rapporto di lavoro subordinato; è però altrettanto fondamentale che la prestazione avvenga in un lasso di tempo molto limitato, a comprova della reale occasionalità.
Fino ad oggi non esistevano obblighi specifici, semplicemente al termine della prestazione il lavoratore autonomo emetteva una ricevuta con ritenuta d’acconto che l’azienda versava in F24 il mese successivo all’avvenuto pagamento.
Al momento siamo in attesa della pubblicazione della Legge di conversione (prima deve essere approvata dalla Camera dei deputati), ma da tale data, viene previsto l’obbligo di comunicazione preventiva all’instaurazione di prestazioni autonome occasionali.
Quindi nasce un nuovo adempimento obbligatorio, si deve procedere con una comunicazione all’Ispettorato Territoriale del lavoro (ITL) da effettuarsi prima dell’inizio della prestazione, tramite Posta Elettronica Certificata o tramite Sms, seguendo la falsa linea di quella che è la prassi per i dipendenti a chiamata/intermittenti.
Certo non si sentiva la mancanza di una ulteriore procedura burocratica, ma questo è, e salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, dovremo abituarci ad essere tempestivi, evitando di far svolgere attività lavorativa alla persona senza che prima vi sia stata la comunicazione.
Attenzione, che la mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da euro 500 e fino ad euro 2.500.
Infine, si consiglia sempre, anche se non obbligatorio, di sottoscrivere un contratto con il prestatore occasionale autonomo, questo per ribadire a prova futura, la volontà espressa delle parti.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.