Con l’avvicinarsi del periodo delle ferie estive, anche in considerazione della particolare situazione data dalla pandemia, si ritiene utile riepilogare alcuni concetti attinenti alla gestione delle stesse:
Le ferie sono per il lavoratore un DIRITTO IRRINUNCIABILE in quanto permettono di reintegrare le energie psicofisiche spese durante la prestazione lavorativa, di sviluppare le relazioni sociali e culturali.
Ogni lavoratore ha diritto ad un PERIODO DI FERIE NON INFERIORE A QUATTRO SETTIMANE ALL’ANNO. Il periodo minimo di 4 settimane deve essere fruito per almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione e le restanti 2 settimane comunque entro 18 mesi successivi.
Le 2 settimane minime da fruire nell’anno devono essere OBBLIGATORIAMENTE CONSECUTIVE, comunque solamente se lo richiede il lavoratore.
COVID-19: Si consiglia vivamente di sensibilizzare i dipendenti nel caso intendano recarsi in ferie all’estero, di verificare prima di partire quali siano le normative vigenti e soprattutto quali le situazioni di quarantena obbligatoria al rientro.
È infatti appena il caso di sottolineare che in caso di illegittimo prolungamento delle ferie per QUARANTENA OBBLIGATORIA DA COVID-19, il dipendente può essere passibile anche di licenziamento per atteggiamento poco prudente e non diligente che compromette l’organizzazione aziendale.
SPETTA AL DATORE DEFINIRE I MODI E TEMPI DI GODIMENTO DELLE FERIE, tenuto comunque conto delle esigenze della produzione e del singolo lavoratore.
Il datore può, in base ad una riconsiderazione delle esigenze, modificare il periodo di godimento delle ferie già comunicato, in tal caso però ha l’onere di comunicare la modifica con congruo preavviso.
Attenzione che quando il lavoratore è in ferie, NON ha alcun obbligo di rispondere a telefonate, o sms, o e-mail, salvo che il CCNL o il regolamento aziendale prevedano una diversa disciplina.
La MALATTIA INTERROMPE LE FERIE ed il lavoratore dovrà procedere a comunicarlo immediatamente alla azienda ed inviare entro due giorni il certificato medico od il numero di protocollo.
Anche in caso di malattia del bambino fino agli 8 anni di età vi è interruzione delle ferie, purché la malattia venga certificata da un medico specialista e tempestivamente comunicata.
Se la malattia insorge durante le ferie all’estero, il certificato dovrà essere tradotto in lingua italiana e asseverato da parte delle competenti autorità consolari.
L’AZIENDA PUÒ RICHIAMARE IL LAVORATORE DALLE FERIE per urgenti necessità di servizio; in tal caso le spese sostenute dal lavoratore a causa dell’interruzione delle ferie devono essere rimborsate dall’azienda.
Infine, se il lavoratore NON RIENTRA al termine prestabilito delle ferie, può essere passibile di provvedimenti disciplinari, finanche il licenziamento, oltre la trattenuta dalla retribuzione per l’assenza ingiustificata.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.