“Cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare, per imparare come farlo.” (Pablo Picasso)
Quando si assume un nuovo dipendente è lecito porre un patto di prova.
Regola fondamentale e tassativa: mai “provare” il lavoratore se non è ancora stato assunto, non si chiama prova, è lavoro nero !!!!!
La prova è il periodo iniziale, in regola, di reciproca conoscenza, durante il quale azienda e lavoratore verificano l’interesse alla prestazione, ma anche se vi sia compatibilità caratteriale e l’amalgama con i colleghi.
Durante il periodo di prova viene richiesta particolare attenzione dall’azienda, sbagliare una assunzione è un costo che non ci si può permettere; infatti, fino al termine della prova è possibile l’interruzione del rapporto senza preavviso, ma dopo tutto diventa molto più complesso.
Oltre alla fondamentale necessità di appurare se il lavoratore sarà idoneo a svolgere la mansione per cui è stato assunto, vi sono anche fattori “formali” che non possono essere trascurati in quanto potrebbero determinare la nullità della prova stessa:
• obbligo della forma scritta del patto di prova
• la firma deve essere posta prima dell’inizio della prestazione
• non è ammessa la prova con chi ha già lavorato in azienda per le stesse mansioni
• la durata della prova non può eccedere i limiti di legge ed, in via generale, dei Ccnl
• nella prova devono essere chiare le mansioni oggetto della prova stessa
• il lavoratore deve svolgere le mansioni previste nella prova stessa
• il lavoratore deve esperire un congruo periodo di prova prima di poter risolvere il rapporto
• il licenziamento deve avvenire solo per motivi legati al mancato superamento della prova
• è vietata la proroga del patto di prova
Il periodo di prova può essere prolungato in caso di eventi che non ne permettano lo svolgimento, ma la vigente normativa, per mancanza di chiarezza, purtroppo rischia di essere un pericoloso boomerang; quindi si dovrà valutare attentamente e non a cuor leggero quando e se il patto di prova sia prolungabile.
Un altro appunto, Il periodo massimo del periodo di prova è di sei mesi di calendario, ma un vecchio Regio Decreto-legge, tuttora in vigore, prevede che in caso di impiegati che non svolgano funzioni direttive, il patto di prova deve durare al massimo tre mesi.
Attenzione che alcuni CCNL prevedono un periodo di prova più lungo dei tre mesi per gli impiegati, si tratta di previsioni contra lege e non devono essere applicate.
Ma nei limiti di legge si possono prevedere periodi di prova più lunghi di quelli previsti dal Ccnl? La risposta è SI, si può, ma con molte cautele, un periodo di prova più lungo è ammesso se e in quanto vi siano valide e dimostrabili ragioni per farlo.
Concludiamo quindi sottolineando l’importanza sia nel verificare bene se il lavoratore può sotto tutti i punti di vista essere la persona giusta per l’azienda, sia nello stipulare il patto di prova correttamente.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.