L'Ex festività del 4 novembre in paga

NEWS - Lunedì 02 Dicembre 2024

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“A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati”. (Alda Merini)

Nel mese di Novembre sono presenti due festività: una conosciuta da tutti, il 1° novembre, la festa di Ognisanti, l’altra è il 4 Novembre, la festa dell’unità Nazionale, in parte meno conosciuta in quanto “declassata ad ex festività./p>

La ex festività del 4 Novembre ha una peculiarità, dal punto di vista operativo viene sempre “spostata” alla prima domenica; quest’anno quindi la festività viene riconosciuta Domenica 3 Novembre.

La legge n.54/1977 stabilì che la celebrazione della festa nazionale della Repubblica, il 2 Giugno, e la festa dell’Unità Nazionale, il 4 Novembre, avessero luogo rispettivamente la prima domenica di giugno e la prima domenica di Novembre, cessando di essere considerati giorni festivi.

Successivamente, nel 2001, la festività del 2 Giugno viene ripristinata, mentre il 4 novembre rimane un giorno non festivo; si rileva però che per questa particolare giornata, in alcuni casi viene retribuita in busta paga, in altri casi no; infatti, dipende da cosa prevedono i singoli CCNL applicati.

Spostando la festività alla prima domenica vige, in via generale, il principio che ai lavoratori, per le festività domenicali, spetta una ulteriore retribuzione determinata dal valore contrattuale giornaliero: per gli impiegati, corrispondente ad 1/26mo dello stipendio, mentre per gli operai risultante pari ad 1/6 del salario settimanale.

Più precisamente, quando una festività cade infrasettimanalmente, va garantita la retribuzione settimanale completa (40 ore) pertanto la festività viene retribuita con il valore corrispondente ad un giorno di 8 ore), quando cade di domenica, questo principio non è più valido e la giornata è retribuita in base al divisore mensile contrattuale (normalmente 1/26mo).

Sono comunque fatti salvi eventuali difformi criteri disciplinati dalla contrattazione collettiva; infatti, alcuni CCNL prevedono che al posto della retribuzione della festività spostata alla domenica, spetti alternativamente il godimento di un corrispondente riposo compensativo, che si va ad accumulare al monte ROL/Permessi.

Se il singolo CCNL ne prevede il pagamento, in busta paga la giornata viene indicata come “festività non goduta”; però nel caso delle Collaboratrici Familiari COLF, il contratto collettivo non prevede niente, pertanto non spetta né la festività né il riposo compensativo o il cumulo con permessi.

Attenzione, se nel giorno domenicale è previsto l’ordinario svolgimento della prestazione lavorativa (esempio nei ristoranti), ai lavoratori non spetterà la tipica ulteriore maggiorazione prevista per i giorni festivi.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.


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