“L’arte della medicina consiste nel distrarre il paziente mentre la natura opera la guarigione.” (Voltaire)
L’infortunio sul lavoro in Italia è riconosciuto già dal lontano 1898 (legge n.80), a livello pratico si tratta di un evento violento in occasione di lavoro da cui derivi una inabilità del lavoratore (momentanea, definitiva o morte).
IL LAVORATORE deve informare immediatamente qualsiasi infortunio subìto, in caso di comunicazione in ritardo perde il diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti, inoltre DEVE consegnare copia: del certificato di primo soccorso, dei successivi certificati di continuazione e del certificato di termine infortunio.
L’AZIENDA appena ne viene a conoscenza, deve informare lo Studio dell’accaduto, inviando copia del certificato medico ricevuto ed allegando una descrizione per sommi capi di cosa sia successo.
Le tempistiche sono FONDAMENTALI: La denuncia di infortunio deve essere presentata dal datore all’INAIL (anche quando ci sono dubbi o non si crede a quanto dichiarato dal dipendente), entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico, In caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, si deve fare comunicazione entro 24 ore.
Buona prassi è farsi firmare una dichiarazione di avvenuta consegna dal lavoratore, soprattutto nell’eventualità che sia in ritardo nella consegna/comunicazione.
I primi quattro giorni sono a carico dell’azienda (compreso il giorno dell’evento), dal quinto giorno e fino a guarigione, l’Inail corrisponde una retribuzione giornaliera che viene anticipata in busta paga dall’azienda, il CCNL può prevedere una integrazione economica a carico azienda.
INFORTUNIO IN ITINERE: si chiama così l’infortunio che avviene nel tragitto più breve per andare e tornare da casa al lavoro, nel percorso tra due luoghi di lavoro, nel percorso più breve per andare a mangiare in pausa pranzo. L’Inail invia a lavoratore ed azienda un Questionario che va compilato da entrambi e restituito nel più breve tempo possibile.
ATTENZIONE, In caso di denuncia d’infortunio mancata o tardiva è prevista una sanzione amministrativa da € 614,25 in caso di infortuni inferiori a tre giorni, fino a € 5.528,28 per quelli superiori.
Infine, ricordiamo che, differentemente dalla causa violente dell’infortunio, la malattia professionale è un evento che si manifesta nel tempo, quale conseguenza dell’attività lavorativa; il lavoratore presenta entro 15 giorni dal manifestarsi della patologia il certificato medico e l’azienda deve entro i 5 giorni successivi comunicarlo all’Inail.
Sottolineiamo la fondamentale importanza che tutte le aziende, anche le più piccole, hanno l’obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi DVR e di aggiornarlo costantemente.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.