“Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile”. (WILHELM BUSCH)
Sempre più le tutele previste per la madre lavoratrice stanno venendo allargate anche al padre genitore, permettendo così parità di diritti e soprattutto allargamento delle tutele a favore della famiglia.
Vale quindi la pena e risulta molto interessante, fare una disamina dei principali diritti che le norme hanno esteso anche al papà.
CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO: Si tratta di un vero e proprio obbligo per il padre di assentarsi per 10 giorni lavorativi, anche non continuativi (ma non a ore) nel periodo intercorrente due mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi.
CONGEDO DI PATERNITÀ ALTERNATIVO: Qui siamo nell’ambito dei diritti, per tutta la durata del congedo di maternità (durata 5 mesi), il padre ha diritto ad assentarsi eventualmente anche in via residua, in caso di morte grave malattia o abbandono della madre.
CONGEDO PARENTALE: Nei primi 12 anni di vita di ogni figlio, può richiedere un permesso continuativo o frazionato, pari a 6 mesi, elevabile a 7 in casi specifici, e a 11 mesi complessivi se unico genitore.
RIPOSI PER ALLATTAMENTO: Ebbene sì, anche il padre può allattare, almeno metaforicamente, in alternativa alla madre; ha cioè diritto ad assentarsi nel primo anno di vita del bambino per 2 ore al giorno (1 ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore), raddoppiati in caso di parto plurimo.
MALATTIA DEL FIGLIO: Alternativamente alla mamma, il papà ha diritto ad assentarsi dal lavoro per tutte le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, mentre fino ai successivi 8 anni di ciascun figlio, si può assentare per 5 giorni l’anno.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO: Se il padre ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio/alternativo, allora anche per lui vige il divieto di licenziamento, salvo giusta causa o cessazione attività, durante il primo anno di vita del bambino.
DIMISSIONI VOLONTARIE DEL LAVORATORE: Nel primo anno di vita del figlio, entrambi i genitori possono dimettersi con alcuni diritti “premio”, infatti, hanno diritto alla percezione della Naspi e hanno diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Nei primi tre anni di vita del figlio, le dimissioni non richiedono la solita procedura on-line sul sito del Ministero, basta cioè una lettera semplice, ma sono valide unicamente se convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.