“La sicurezza non avviene per caso"
La domanda è sempre la stessa, migliorano i canoni di sicurezza o aumenta solo la burocrazia? Il tempo ci darà la risposta.
Il 20 settembre è stato pubblicato il Decreto Ministeriale attuativo: dal primo ottobre viene introdotta per la prima volta la patente a crediti per poter operare nei cantieri.
Imprese e lavoratori autonomi (anche senza dipendenti), che svolgono attività lavorativa all’interno di cantieri temporanei e mobili, necessiteranno della patente a crediti.
Non solo le aziende edili saranno obbligate ad averla, ma tutte le attività svolte all’interno di cantieri, esclusi solo fornitori, progettisti ed imprese con classifica SOA III o superiore.
Più precisamente vi rientrano: “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. (….) Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.
Ogni soggetto interessato deve autocertificare di essere in possesso di: → Iscrizione alla C.C.I.A.A.; → Aver adempiuto a tutti gli obblighi formativi previsti dalle norme sulla sicurezza; → Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; → Documento di valutazione dei rischi (DVR); → Certificazione di regolarità fiscale (DURF); → Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP.
La patente verrà rilasciata unicamente in formato digitale, ogni azienda dovrà collegarsi in autonomia al sito dell’ispettorato nazionale del lavoro, accedendo tramite il proprio SPID o CIE.
Al momento del rilascio la patente conterrà 30 crediti, che potranno successivamente essere ridotti o incrementati a seconda della condotta tenuta.
In presenza di infortuni mortali o che provochino inabilità permanente (assoluta o parziale) è prevista la revoca fino a 12 mesi. Inoltre, vi è la revoca anche qualora si accerti che in sede di rilascio sono stati autocertificati requisiti non veritieri.
Senza patente o con crediti inferiori a 15, viene prevista una sanzione amministrativa da comminare sia al titolare della patente che al committente pari al 10% del valore dei lavori e, in ogni caso, mai inferiore a euro 6.000.
Invitiamo quindi le aziende interessate ad attivarsi fin da subito e verificare i requisiti documentali sopra indicati, in modo da arrivare preparati al “click day” del 1^ ottobre.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.