VIETATISSIMO LICENZIARE DURANTE LA GRAVIDANZA

NEWS - Lunedì 16 Luglio 2018

Dal momento in cui inizia il periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, non si può procedere al licenziamento della lavoratrice.

Vi è di più, li divieto di licenziamento è previsto anche nel caso in cui il datore di lavoro non era a conoscenza dello stato di gravidanza della lavoratrice, al momento del licenziamento.

La normativa è stata prevista per permettere alla lavoratrice di avere una sufficiente tranquillità psicologica.

E il padre lavoratore? Anche in questo caso opera il divieto di licenziamento durante il periodo di godimento dell’eventuale astensione obbligatoria e comunque fino ad un anno del bambino.

La conseguenza per il datore di lavoro è drastica, reintegro immediato del rapporto di lavoro, in quanto il licenziamento è considerato nullo.

Ma si tratta di un divieto assoluto? No, sono previste alcune deroghe al divieto di licenziamento, non si applica infatti:

- In caso di licenziamento giusta causa per colpa grave della lavoratrice;

- In caso di cessazione dell’attività aziendale;

- Per mancato superamento del periodo di prova;

- Alla scadenza contratto a termine;

- In caso di licenziamento di lavoratrice domestica.

Se invece è la lavoratrice madre a dimettersi, la normativa vigente prevede comunque delle tutele specifiche.

Innanzitutto, durante la gravidanza ed i primi tre anni di vita del bambino, le dimissioni devono sempre essere convalidate presso l’ispettorato territoriale del lavoro.

Inoltre in caso di dimissioni, si applica una particolare tutela economica, infatti la lavoratrice ha diritto che le venga pagata l’indennità sostitutiva del preavviso anche se è stata sua la volontà di interrompere il rapporto di lavoro.

Ah, cappello finale, si ricorda che vige il divieto di licenziamento della lavoratrice anche durante l’anno delle nozze.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio.


Aggiornamento e formazione continua per valorizzare la conoscenza

STUDIO BOLLER - CONSULENTI DEL LAVORO

Torna alle HOME