Sono trascorsi ormai 10 anni da quando è stato introdotto il Documento di Valutazione dei Rischi, il cui acronimo è D.V.R., vale quindi la pena ripassare le nozioni principali che lo identificano.
Tramite il D.V.R. ogni datore di lavoro procede ad effettuare, all’interno della propria azienda, alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Si tratta di una analisi metodologica ad ampio spettro di tutte le fasi lavorative aziendali, che va dalle attrezzature di lavoro, agli ambienti, alle sostanze chimiche e biologiche, ai rischi specifici di determinate lavorazioni, alla ricerca dei rischi che incorrono i dipendenti ed agli interventi e migliorie effettuati.
Più precisamente la valutazione dei rischi deve contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute, i criteri adottati per la valutazione stessa, le misure di prevenzione e di protezione adottate ed i relativi dispositivi di protezione, la programmazione degli interventi per elevare nel tempo i livelli di sicurezza, i ruoli assegnati e le persone di riferimento,
Non basta, infatti il D.V.R. è un documento dinamico che non ha una scadenza, ma che va invece rivisto ogni qual volta vi siano modifiche ai processi produttivi, all’organizzazione del lavoro, ed in relazione all’evoluzione delle conoscenze per la tutela dei lavoratori, anche in relazione agli eventuali infortuni accaduti.
Chiamarlo “documento” è però riduttivo, si tratta di una vero e proprio strumento di gestione dei rischi aziendali, della loro prevenzione, degli interventi effettuati, programmati e possibili, il tutto per salvaguardare i propri lavoratori.
È il datore di lavoro che elabora il documento, in collaborazione con il medico competente del lavoro, se nominato, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Tutte le aziende devono provvedere alla relazione del D.V.R., nessuna esclusa, a prescindere dall’attività, dal numero di dipendenti e dalla tipologia contrattuale; quindi vi si ricomprendono i tirocinanti, i collaboratori, i soci, etc.
Attenzione, la mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400-
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento.