Si sa, non si smette mai di imparare; ce lo dicevano i nostri genitori, ma forse talvolta il nostro legislatore forse ha esagerato un pò.
Una norma, passata abbastanza in sordina, e contenuta all’interno del Jobs act, prevede che per la qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione".
Quindi, se il possibile candidato lavoratore ha più di 29 anni e sta percependo l’indennità di disoccupazione Naspi, o se l’ha comunque richiesta, o se ha richiesto la disoccupazione per i collaboratori DIS-COLL, o se prende l’indennità speciale di disoccupazione edile, potrebbe essere assunto in azienda con un contratto di apprendistato professionalizzante.
Si tratta di una possibilità interessante, in quanto si applicano anche le stesse agevolazioni previste per l’apprendistato under 29 anni, e cioè:
- Lo stipendio applicato segue il sotto inquadramento del lavoratore fino a due livelli rispetto a quello stabilito dal CCNL, per tutta la durata del contratto,
- Si applica la particolare contribuzione agevolata, sia per la quota a carico dell’azienda sia per quella a carico del lavoratore,
- Il lavoratore è escluso dal conteggio per l'applicazione di alcuni istituti (ad esempio per gli obblighi di assunzione lavoratori disabili).
Di contro, rispetto ai “giovani” apprendisti, al termine del contratto NON si può risolvere il rapporto per mancato superamento formativo, il lavoratore è cioè in forza a tutti gli effetti e potrà essere licenziato solamente per giusta causa o giustificato motivo, come un qualsiasi lavoratore a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro ha anche l’obbligo di garantire all’apprendista la formazione professionalizzante, secondo un vero e proprio piano formativo da stipularsi all’inizio del rapporto.
Attenzione però, il piano formativo deve essere incentrato o ad una maggiore qualificazione, rispetto a quella già posseduta, o ad una nuova qualificazione, che quindi prescinde da quella già posseduta dal lavoratore.
Vige anche l’obbligo di erogare la formazione di base e trasversale in capo alla Regione, ma qualche problema potrebbe insorgere, soprattutto in base alle pregresse esperienze e qualificazioni lavorative che rendono la persona già competente.
In quest’ultimo caso si tratterà eventualmente di aggiornare le competenze già acquisite.
Forse non è stato molto intelligente chiamare “apprendistato” questa tipologia di assunzioni agevolate, sappiamo infatti che l’elemento psicologico è importante, però le agevolazioni contributive previste sono molto appetibili e permettono un discreto risparmio per l’azienda.
Morale della favola è che non si smette mai di imparare e che si può essere ancora apprendisti a qualsiasi età.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento.