Quando si assume un nuovo lavoratore, non conoscendosi ancora, si instaura un rapporto di lavoro basato sulla reciproca fiducia.
L’azienda ha fiducia e “spera” di aver trovato il lavoratore che fa al proprio caso, bravo, diligente e responsabile; d’altronde anche il lavoratore ha fiducia e confida nell’azienda, nella serietà del posto di lavoro trovato.
Ma come disse il saggio, fidarsi è bene ma non fidarsi è certamente meglio, ecco quindi che viene in aiuto l’art.2096 del Codice Civile: azienda e lavoratore all’atto dell’assunzione possono instaurare un patto di prova.
Mi raccomando, il periodo di prova deve risultare da atto scritto stipulato prima o al massimo contestualmente con l’inizio del rapporto di lavoro.
Si tratta di un periodo temporalmente limitato (in base alle leggi ed a quanto previsto dal CCNL), che permette ad entrambi di sperimentare il lavoro, valutando la reciproca convenienza: il lavoratore valuterà l’entità della prestazione richiesta e le condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro, l’azienda a sua volta accerterà le capacità del lavoratore.
Non solo viene valutato se il lavoratore sia in grado di svolgere bene la mansione a cui viene adibito, ma con il patto di prova, viene valutato anche il comportamento del dipendente nel suo complesso e le sue capacità relazionali e di integrazione rispetto al contesto lavorativo in cui viene collocato.
Una volta che sia trascorso un sufficiente periodo di valutazione, potrebbe risultare però che il lavoratore non sia idoneo, non corrisponda cioè ai requisiti richiesti; non tutte le ciambelle infatti riescono con il buco.
Ma quale è il motivo da indicare nella lettera di licenziamento? Non esiste una motivazione, non va mai indicata, almeno stando a quanto la maggior parte delle sentenze ci indicano, semplicemente il periodo di prova non è stato superato per “mancato superamento del periodo di prova”; sembra un gioco di parole ma è così.
Indicare motivazioni aggiuntive potrebbero anzi diventare dannose per l’azienda, che si troverebbe a dover dimostrare quanto inserito in più.
Attenzione infine che se il lavoratore ha già svolto presso l’azienda un periodo di lavoro per la stessa mansione e qualifica, non può essere previsto il patto di prova.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento.