La formazione è un momento fondamentale nella vita delle imprese, permette ai lavoratori di rimanere al passo con i tempi, fa accrescere il bagaglio individuale e consente all’azienda di elevare il grado di preparazione collettiva e quindi dei beni o dei servizi offerti.
In certi casi la formazione è obbligatoria per legge, in altri invece è una scelta autonoma del lavoratore, in altri ancora è l’azienda che propone corsi di aggiornamento.
La domanda che ci si pone è: chi paga le ore di formazione?
In alcuni casi ce lo dice espressamente la norma, ad esempio la formazione dei lavoratori apprendisti è parte integrante del contratto stesso ed il costo è sempre in capo all’azienda che deve garantirne l’effettiva effettuazione all’interno del normale orario di lavoro.
Anche in ambito di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro la norma è chiara, Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, tale formazione non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Questo significa che l’azienda paga il costo della formazione (ad esempio l’insegnante) ma paga anche lo stipendio ai dipendenti che partecipano al corso, come orario lavorativo a tutti gli effetti.
Le vigenti norme inoltre permettono ai lavoratori anche di usufruire di specifici permessi per proseguire percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, accrescendo le proprie conoscenze e competenze.
In questo caso si dovrà verificare di volta in volta cosa prevede il contratto collettivo applicato, talvolta l’azienda concederà permessi retribuiti e talvolta invece concederà assenze giustificate non retribuite.
Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è recentemente espressa in merito alle ore di formazione dei dipendenti, specificando che si tratta di orario di lavoro a tutti gli effetti quello dedicato allo svolgimento di corsi imposti dal datore di lavoro, sia che vengano svolti in azienda che esternamente.
Un passaggio molto interessante che emerge dalla sentenza della Corte Europea è la sottolineatura che al lavoratore venga riconosciuta l’ordinaria retribuzione in relazione al tempo dedicato all’attività di formazione, anche nel caso in cui questo ecceda l’orario normale di lavoro.
In pratica, il lavoratore che svolga un corso aziendale oltre l’ordinario orario di lavoro, dovrà essere pagato per le ore svolte, ma non sarà prevista alcuna maggiorazione come orario straordinario.
Giusto una precisazione finale, il lavoratore invitato dall’azienda a svolgere un corso di formazione fuori dall’orario di lavoro, non può mai rifiutarsi di svolgerlo, salvo che per comprovati motivi.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.