SGRAVIO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI UNDER 30

NEWS - Lunedì 31 Maggio 2021

Quando si parla di assunzioni agevolate di lavoratori che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno d’età, a classificarsi sul podio nel gradino più alto, è certamente il contratto di apprendistato.

L’apprendista rappresenta da sempre una figura appetibile per le aziende: aliquota “agevolata” per almeno 3 anni + 1, nessun costo dovuto a livello assicurativo, retribuzione più bassa fino al conseguimento della qualifica e possibilità per l’azienda di chiudere il rapporto di lavoro a conseguimento della stessa.

Tuttavia, non sempre è possibile ricorrere a questa tipologia contrattuale, o perché le condizioni del caso concreto non lo consentono oppure perché il lavoratore non mostra alcun interesse.

Una valida alternativa è data dallo sgravio under 30, per ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO o TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO di contratti a termine.

Si tratta infatti di uno sgravio contributivo del 50% dei contributi versati mensilmente dal datore di lavoro, per la durata di 3 anni, nel limite di €3.000 annuali (riproporzionati nel caso di contratto part-time).

CONDIZIONI OBBLIGATORIE IN CAPO AL LAVORATORE DA ASSUMERE:

1. Non deve aver compito i 30 anni d’età;

2. Non deve avere mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato né presso l’azienda che intende assumerlo né presso altra azienda.

Eccezione: nel caso in cui il lavoratore sia già stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso un datore di lavoro che abbia chiesto lo sgravio ma non lo abbia utilizzato interamente, il nuovo datore può fare richiesta di fruire della quota di sgravio residuo.

CONDIZIONI OBBLIGATORIE IN CAPO AL DATORE DI LAVORO:

1. DURC positivo: sia al momento dell’assunzione sia nei mesi successivi, pena la restituzione dell’agevolazione

2. Rispetto della normativa vigente e del Ccnl applicato

3. Non deve aver operato, nel 6 mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti di tipo economico o collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni presso la stessa unità produttiva.

4. Non deve operare, nei 6 mesi successivi, licenziamenti di tipo economico o collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni presso la stessa unità produttiva.

Lo sgravio in oggetto NON è cumulabile con un eventuale contratto di apprendistato, però è cumulabile con l’assunzione agevolata di percettore Naspi ed anche con l’assunzione agevolata di un lavoratore disabile laddove non sussista un obbligo di legge all’assunzione.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento


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