"La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere“ (Plutarco)
Non solo di diligenza vive il rapporto di lavoro… Il dipendente, infatti, grazie ad una previsione del codice civile, deve sottostare, nei confronti del proprio datore di lavoro, anche all’obbligo di fedeltà.
Due sono i pilastri che devono illuminare la via della fedeltà del nostro lavoratore: non trattare affari per proprio conto o per conto di altri in modo concorrenziale con l’azienda e non divulgare informazioni che riguardano i metodi di produzione o comunque non utilizzare tali informazioni per arrecare danni.
È sempre bene ricordare anche che la fedeltà rientra in quella grande famiglia di correttezza e buona fede che lega indissolubilmente il rapporto di lavoro, semper fidelis!
La fedeltà, come si sa, dovrebbe venir meno solo al termine della relazione, cosa succede se però ancora in corso di rapporto (di lavoro) il dipendente mette in atto atteggiamenti quanto meno promiscui?
Poiché “fedeltà” ha una chiara valenza generica, si potrebbe obiettare che nella realtà è difficile da connotare e si rischierebbe di rimanere impantanati in un limbo puramente teorico.
La giurisprudenza però ci viene incontro e ci aiuta a comprendere meglio quando si può ritenere violato l’obbligo: Costituire o partecipare in una azienda che fa attività concorrenziale, rivelare segreti industriali, andare a lavorare dal cugino mentre si è in malattia.
Beh, gli esempi sono comunque tantissimi, anche spacciare in azienda significa essere infedele e anche rubare materiale dal magazzino, pubblicare post sui social che denigrano i prodotti aziendali, mentire presentando un certificato di malattia falso…
E cosa succede se l’obbligo di fedeltà è stato violato?
Vengono ovviamente applicate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL, secondo il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione, fino anche arrivare al licenziamento ed alla richiesta del risarcimento del danno subito dall’azienda, compreso l’eventuale danno d’immagine, se dimostrato.
Infine, non confondiamo l’obbligo di fedeltà con il patto di non concorrenza. Si tratta di altra storia, se pur intimamente collegata….
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.